Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)
Napoli,27 Febbraio 2021 .Con ordinanza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca,n.6, del 27 Febbraio 2021, sulla scorta di quanto segnalato dall’Unità di crisi regionale a tutela della salute pubblica,dispone l’immediata adozione di misure atte ad invertire il trend in aumento dei contagi , scongiurando altresì il collasso del sistema sanitario,è sospesa l’attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Università della Campania, dal 1 marzo 2021e fino al 14 marzo 2021. Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza. L’ordinanza raccomanda “alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile”. Il provvedimento ribadisce, altresì,anche “l’obbligo di rispetto delle misure raccomandate dalle autorità sanitarie, compresi i provvedimenti di quarantena dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi” e si invitano “gli enti competenti a rafforzare il controllo del rispetto delle disposizioni vigenti .
È fondamentale che la popolazione eviti tutte interazioni fisiche tra le persone e della mobilità, le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. E’ obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. L’ordinanza dispone la sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza nelle scuole e nelle Università per il tempo strettamente indispensabile ad invertire l’aumento esponenziale dei contagi e ad assicurare la conclusione delle operazioni vaccinali destinate al personale docente e non docente della scuola, scongiurando infezioni durante detto periodo. Inoltre in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. In ogni caso l’ordinanza fa salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della regione Campania, sospende con decorrenza dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021 l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Università. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività’ di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività’ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità’ regionali e locali sono irrogate dalle autorità’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità’ procedente può’ disporre la chiusura provvisoria dell’attività’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie con il supporto dell’Avvocatura regionale.
REGIONE CAMPANIA :Il Tar di Napoli ha respinto le istanze di sospensione dell’ordinanza n.6, del 27 febbraio 2021, del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, contro la chiusura delle scuole fino al 14 marzo 2021, presentate da alcuni genitori. L’ordinanza n. 6 del 27 febbraio 2021 prevede la chiusura di tutta la didattica in presenza fino al 14 marzo21, sostituendola interamente con la dad. Campagna vaccinale del personale scolastico e la diffusione della variante inglese del covid19.
L’ordinanza regionale risulta esplicitamente adottata alla luce di un quadro epidemico caratterizzato dalla diffusione delle cosiddette varianti del virus Covid19, connotate da maggiore diffusività nella popolazione anche più giovanile e che su tale circostanza risultano incentrate le valutazioni della Unità di crisi regionale. L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, spiega il Tar, appare quindi legittimamente improntata al principio di cautela nel bilanciamento di due interessi (salute e istruzione) di rango costituzionale.