NAPOLI – “Il piano di zona non può più essere usato per becere spartizioni di posto di lavoro. Non esiste ormai altra misura che quella del commissariamento con il compito di verificare come ed in che modo sono stati e vengono utilizzati i fondi nazionali, regionali e di compartecipazione”
Il Consigliere Regionale Alberico Gambino interviene a seguito dell’ “atto monocratico” teso ad affidare ad un’agenzia interinale la somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Di seguito dichiarazioni integrali del Consigliere Regionale Alberico Gambino.
“Mentre da circa un anno oltre mille lavoratori attendono di conoscere l’esito della loro partecipazione alla procedura concorsuale indetta dal Piano di Zona SA1- dichiara Alberico Gambino- viene prodotto l’ennesimo atto monocratico (determina 780 del 10.04.2015) finalizzato ad affidare ad “ agenzia interinale” il servizio di “Somministrazione di Lavoro a tempo determinato” per il funzionamento dell’Ufficio di Piano di Zona S1 e del servizio di Segretariato Sociale presso i Comuni afferenti all’Ambito S1 per l’importo presunto di Euro 165.000,00 oltre Iva,se dovuta e calcolata ai sensi di legge.
La scellerata scelta, che come sempre viene motivata da ragioni di urgenza che però non spiegano cosa e chi ha impedito l’incomprensibile ed ingiustificabile ritardo nella conclusione del procedimento concorsuale pubblico avviato il 9 Giugno 2014, non solo è quella peggiore che potesse essere assunta in un periodo delicato per la stessa sussistenza del Piano di Zona SA1 ma è addirittura viziata ab origine dall’individuazione di una procedura “ di cottimo fiduciario” (che consente di individuare discrezionalmente le ditte invitate a partecipare) che contrasta, al di là delle erronee motivazioni addotte, con i chiari dettami normativi recati dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. che impongono l’applicazione a tale fattispecie dei principi e delle disposizioni recate dall’art. 20 (procedura negoziata) e non quelli dell’art. 19 (cottimo fiduciario), essendo il servizio in affidamento contenuto nell’allegato IIB al D. Lgs. 163/2006 punto 22 CPC 872.
Definire il servizio in affidamento come “ contratto di lavoro”, e quindi ricorrere ai dettami dell’art. 19 d. lgs. 163/2006 che consente di scegliere le ditte da invitare a presentare offerta, non è frutto di erronea valutazione ma è una conseguenza ragionata che denota la pervicace volontà di individuare metodi e procedure di “apparente selezione pubblica” che consentono di mantenere in vita, ovvero prorogare, sistemi “speciali e mirati di assunzione del personale” a scapito dei tantissimi che “ non hanno consanguinei assessori di qualche giunta comunale né sono stati candidati in liste elettorali vicine al padrone di turno”.
La delicatezza della fase gestionale attraversata da un Piano di Zona restio ad adeguarsi ai principi di rimodulazione per territori conformi ai Distretti Sanitari, l’obbligo di eliminare in radice ogni minimo dubbio in ordine alla trasparenza delle procedure a svilupparsi, il doversi conformare alle prescrizioni normative che anche nella fattispecie in esame impediscono “ scelte discrezionali in ordine alle ditte da invitare a presentare offerta”, la necessità di impedire che possano ripetersi le tristi esperienze recenti che hanno visto avviati al lavoro consanguinei di rappresentanti istituzionali e candidati in liste elettorali, sono elementi inderogabili che vanno tenuti in conto e che impongono la revoca “dell’atto monocratico adottato” demandando al coordinamento istituzionale l’individuazione di procedure trasparenti ed oggettive che non si prestino a dubbi né ad interpretazioni, a cominciare dal far conoscere erga omnes l’elenco del personale attualmente in servizio per come avviato dall’agenzia interinale TEMPOR SPA, storico e consolidato partner del Piano di Zona, che “ affermazioni della magistratura inquirente – in procedimenti penali conclusi per la fase investigativa e relativi alla filiale salernitana – definiscono e descrivono come molto permeabile a sollecitazioni e segnalazioni relative a soggetti da avviare al lavoro”.
E’ storicamente dimostrato che il ricorso all’agenzia interinale – quando non seguito, come nel caso del Piano di Zona, da procedura selettiva dei proposti avviati al lavoro – rappresenta il sistema più semplice “per indirizzare le scelte” e per favorire “ amici e sodali”.
Il Piano di zona è uno strumento di concertazione finalizzato ad erogare servizi e politiche di aiuto e di sostegno ai soggetti deboli ed alle famiglie in difficoltà e questo Piano di Zona non può essere più considerato e più utilizzato, come avviene da tempo e nel silenzio complice di tanti, come luogo di posizionamento dei propri sodali e come ennesima occasione di “becera spartizione di posti di lavoro”, consapevoli tutti che le esigenze di ricerca del consenso elettorale, magari per le imminenti elezioni regionali, sono legittime solo quando si fondano su attività di proposta, di obiettivi da realizzare, di impegno dimostrato a salvaguardia degli interessi generali.
Il Piano di zona SA1, invece, è diventato uno strumento che non solo opera ed agisce in contrasto con le disposizioni regionali dettate dalla Delibera di G.R. n. 134 del 27.05.2013 , ma addirittura appare essere irrecuperabile “ad un sistema di gestione oggettivo, trasparente e ordinario che non faccia dell’urgenza la propria ragione di vita” e per esso non esiste ormai altra misura che quella del commissariamento con il compito di verificare come ed in che modo sono stati e vengono utilizzati i fondi nazionali, regionali e di compartecipazione a cominciare dal far conoscere quanti dei fondi FUA sono stati e vengono utilizzati per le attività svolte da SCAFATI SOLIDALE.”