da Pietro Cusati
La trasparenza amministrativa delle pubbliche amministrazioni è resa oggi più semplice e ampia dalla circolazione delle informazioni sulla rete internet a partire dalla loro pubblicazione sui siti istituzionali . Lo scopo è quello di favorire forme diffuse di controllo sull´azione amministrativa, sull´utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi. Quando pubblicano atti e documenti on line, le Pubbliche amministrazioni devono porre la massima attenzione a non diffondere dati che non siano pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Il Garante della privacy, infatti ha comminato una sanzione di dieci mila euro a un Comune perché un cittadino ha lamentato la diffusione di dati personali contenuti all’interno di un curriculum vitae pubblicato sul sito web istituzionale di un Comune, con cui da tempo aveva cessato l’attività lavorativa. Con il reclamo l’interessato aveva anche fatto presente la peculiare condizione personale, in ragione della quale la diffusione dei dati avrebbe potuto comportare dei rischi per sé e per la famiglia.Il Garante della privacy ha accertato che il curriculum era rimasto disponibile online oltre l’arco temporale previsto dalla disciplina di settore e che la circostanza aveva comportato la diffusione dei dati in assenza di base giuridica. Il Comune non aveva neanche operato un’attenta selezione dei dati in esso contenuti ,indirizzo di residenza, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica personali. Il Comune si è difeso con una tesi secondo la quale la pubblicazione del curriculum del reclamante sarebbe dipesa dalla condotta negligente del fornitore cui era stata affidata all’epoca la gestione della pagina “Amministrazione Trasparente” del sito, il Garante della Privacy ha ricordato che spetta al titolare del trattamento, quindi al Comune, impartire adeguate indicazioni ai fini della corretta gestione del ciclo di vita dei dati a chi li tratta per suo conto. Indicazioni che l’Ente aveva mancato di dare alla società affidataria del servizio informatico. La diffusione dei dati personali del reclamante era pertanto avvenuta in maniera non conforme ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e “minimizzazione dei dati”. Tra le altre violazioni riscontrate dall’Autorità Garante della Privacy , anche la mancata risposta da parte del Comune alla richiesta di esercizio dei diritti dell’interessato. Nel determinare l’ammontare della sanzione di diecimila euro il Garante della privacy ha tenuto favorevolmente in considerazione che la violazione non ha riguardato categorie particolari di dati personali e ha coinvolto un solo interessato. Il Comune ha fornito assicurazioni in merito alle modalità con cui in futuro provvederà a pubblicare atti e documenti contenenti dati personali sul proprio sito web istituzionale.