Presunte condotte ingannevoli e aggressive :sotto la lente dell’Antitrust sono finite le promozioni con cui si offre la possibilità di cedere a prezzi vantaggiosi il vecchio telefonino in caso di acquisto di uno nuovo.

 

da Pietro Cusati

Dr. Pietro Cusati (giurista - giornalista)

Mancherebbe un’adeguata e chiara informazione tanto che il consumatore non sarebbe in grado di capire che si tratta di un articolato processo di vendita del prodotto usato e che quella indicata rappresenta solo una stima di massima.L’Antitrust  ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle imprese Samsung Electronics Italia S.p.A., Opia Ltd e World Business S.r.l. per presunte condotte ingannevoli e aggressive. L’Antitrust  valuterà le promozioni commerciali con cui, insieme alla vendita di cellulari nuovi, si offre la possibilità di cedere apparecchi usati a prezzi vantaggiosi.Sotto la lente dell’Autorità sono finite le promozioni con cui si offre la possibilità di cedere a prezzi vantaggiosi il vecchio telefonino in caso di acquisto di uno nuovo. Secondo l’Antitrust, però, mancherebbe un’adeguata e chiara informazione tanto che il consumatore non sarebbe in grado di capire che si tratta di un articolato processo di vendita del prodotto usato e che quella indicata rappresenta solo una stima di massima. Inoltre l’Antitrust valuterà il modo in cui viene rivenduto il prodotto usato, il consumatore infatti non conosce il prezzo di cessione ed è un soggetto terzo, ovvero l’acquirente, che decide lo stato d’uso e il prezzo stesso.  I funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi delle società interessate con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Inoltre l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso il procedimento istruttorio nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. – accettando gli impegni proposti , per presunte pratiche commerciali scorrette nella vendita di mutui immobiliari. In particolare, l’Autorità ha esaminato le politiche della banca in merito alla modalità di conteggio degli interessi di preammortamento tecnico e della durata del periodo in cui questi maturano, secondo modalità che avrebbero potuto impedire una chiara informativa e quindi una scelta consapevole da parte del cliente mutuatario.Si tratta di una tematica connessa alla erogazione del mutuo particolarmente rilevante, in termini di costi a carico del consumatore, perché riguarda il periodo di preammortamento tecnico ovvero il lasso di tempo che intercorre tra la data della stipula e/o di erogazione del mutuo e la data di inizio del pagamento del piano di rimborso. La durata di questo arco temporale e il tasso applicato comportano una spesa a carico del consumatore tanto maggiore quanto più è lungo il periodo ed elevato il costo applicato. La prassi adottata da BNL nei mutui immobiliari prevedeva che il periodo di preammortamento tecnico fosse pari ad almeno 31 giorni e durasse fino a 2 mesi. Inoltre, l’istituto di credito applicava un tasso di interesse di preammortamento significativamente più elevato di quello applicato nel piano di rimborso del mutuo, con il rischio che i consumatori potessero vedersi addebitati ingenti importi a titolo di interessi di preammortamento tecnico, rendendosene conto soltanto a ridosso della stipula del contratto e cioè quando la banca inviava i conteggi di erogazione e la bozza definitiva del contratto di mutuo allegati all’offerta vincolante. Secondo l’Autorità gli impegni assunti da BNL sono idonei a rimuovere i profili di scorrettezza individuati in sede di avvio. In particolare la banca si è impegnata ad equiparare il tasso di interesse di preammortamento tecnico al tasso di interesse di ammortamento applicato al contratto di mutuo (nel caso di mutuo a tasso variabile, il tasso di preammortamento sarà pari a quello applicato alla prima rata) e a ridurre sostanzialmente la durata del periodo di preammortamento tecnico fino al massimo di 31 giorni. L’equiparazione dei tassi, e quindi la significativa riduzione del tasso di preammortamento ad oggi applicato, e la riduzione della durata massima comportano un effetto a favore del consumatore piuttosto rilevante in termini di minori costi per interessi nella fase precedente l’avvio del piano di rimborso. BNL si è impegnata anche ad assicurare la piena trasparenza di queste nuove condizioni di preammortamento.

 

 

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