Nel bimestre Gennaio-Febbraio 2012 il consiglio regionale della Campania ha approvato quattro leggi.
Sono quattro le leggi regionali approvate dal Consiglio regionale della Campania nel bimestre Gennaio-Febbraio 2012 . La legge finanziaria regionale 2012,il bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014,le disposizioni per l’attuazione del piano di rientro del settore sanitario e la legge n.4 sull’ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci. Questa legge è entrata in vigore il 6 marzo 2012 ed è stata pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Campania n.15 del 5 marzo 2012. Le Scuole di sci svolgono un ruolo di promozione dello sport e del turismo,di animazione e di valorizzazione turistica delle stazioni invernali e delle località sciistiche nelle quali esse hanno sede .Le Scuole di sci devono esporre nelle loro sedi,in modo visibile e chiaro al pubblico,la tabella delle tariffe applicate. E’ soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria,che va da trecento a millecinquecento euro ,il maestro di sci che applica prezzi superiori a quelli pubblicizzati. La sanzione è raddoppiata nell’ipotesi in cui tale violazione è commessa da una scuola di sci. La norma prevede l’istituzione dell’albo regionale dei maestri di Sci della Regione Campania. L’iscrizione all’albo professionale ha validità triennale ed è rinnovata con la presentazione del certificato di idoneità psico-fisica,rilasciata da una struttura pubblica sanitaria o convenzionata riconosciuta, ed a seguito di frequenza di appositi corsi di aggiornamento professionale. Il provvedimento definisce ,inoltre, la professione di maestro di sci. Il maestro di sci è colui che insegna professionalmente ,anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone,le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni,esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo,su piste di sci,itinerari sciistici,percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportano difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici,quali corda,piccozza,ramponi. Infine la Regione,sentito il parere del collegio regionale dei maestri di sci o il collegio nazionale dei maestri di sci,nonché i competenti organi federali,al fine di allargare la grande famiglia dello sci alpino anche a chi,da disabile,vuole sfidare il limite delle proprie capacità e condividere con gli altri un bene innegabile,un diritto che nessuno può discutere,può autorizzare con apposito provvedimento corsi di formazione per maestri di sci nelle diverse categorie di disabilità.