DA Pietro Cusati
Roma ,30 giugno 2022.L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria per presunto abuso di dipendenza economica nei confronti di McDonald’s (MCDI) accettando gli impegni proposti.Il procedimento riguardava alcune condotte attuate da MCDI nei confronti dei propri affiliati, gestori della rete di ristoranti a insegna Mc Donald’s, che consistevano nell’imporre un insieme di condizioni e di obblighi idonei a condizionarne indebitamente l’attività imprenditoriale e a comprimerne in modo ingiustificato i margini di redditività. Le presunte condotte abusive prese in considerazione in sede di avvio interessavano, oltre a una serie di clausole inserite nei contratti di affitto di ramo di azienda e/o franchising e le condizioni applicate agli affiliati durante e al termine del rapporto negoziale, anche alcuni comportamenti adottati nel periodo precedente alla stipula del contratto. In particolare, la gestione della fase pre-contrattuale da parte di MCDI sembrava togliere ai futuri affiliati, già al momento della stipula del contratto, potere negoziale e alternative di scelta. Nel complesso, l’Autorità ha ritenuto gli impegni proposti da MCDI idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali connesse a tutti i profili di abuso di dipendenza economica ipotizzati nel procedimento di avvio. È stata sensibilmente modificata l’intera gestione della fase pre-contrattuale, in modo da garantire la piena consapevolezza – da parte degli aspiranti affiliati – dei contenuti dell’accordo che andranno a firmare, nonché degli obblighi e degli impegni, oltre che della profittabilità, legati all’attività di gestione di un ristorante Mc Donald’s, riducendo anche i costi sostenuti per l’attività di formazione. Secondo l’Antitrust il nuovo standard contrattuale proposto da MCDI è in grado di limitare in modo significativo il divario di diritti e di obblighi che si crea tra il licenziatario e la sua rete di franchisee contestualmente all’instaurazione del rapporto di affiliazione. Infine, le precisazioni che MCDI si è impegnata ad inserire nei contratti, soprattutto con riferimento al riconoscimento dell’autonomia dei licenziatari in tema di politiche commerciali e di scelta dei fornitori, sono state ritenute idonee a garantire ai franchisee un adeguato margine di autonomia nelle scelte imprenditoriali. McDonald’s è una società statunitense, con sede legale a Wilmington e sede secondaria per l’Italia a Milano, Il Gruppo McDonald’s ha sviluppato e gestisce una delle principali catene mondiali di ristoranti fast food di origine statunitense, in parte direttamente e in parte indirettamente, mediante rapporti di affiliazioni. In Italia, i ristoranti e gli esercizi commerciali della catena sono gestiti da MCDI, che, in virtù di un “Master License Agreement”, ha ottenuto il diritto di utilizzare e concedere in sub-licenza l’uso del Sistema McDonald’s1 e la proprietà intellettuale ad esso connessa. Attualmente, la rete di McDonald’s è costituita da 640 ristoranti , oltre a 950 esercizi commerciali tra McDrive (420 punti di servizio in automobile) e McCafè (530 bar all’italiana) – gestiti prevalentemente in regime di franchising da 140 licenziatari e in via minoritaria direttamente , ristoranti “corporate’’. Nel provvedimento di avvio, deliberato dall’Autorità in data 27 luglio 2021, sono state contestate, come possibile abuso di dipendenza economica ai sensi dell’art. 9 della Legge 198/1992, una serie di condotte poste in essere nei confronti dei propri affiliati, consistenti nell’imposizione di un insieme di condizioni e di obblighi idonei a condizionarne indebitamente l’attività imprenditoriale e a comprimerne in modo ingiustificato i margini di redditività. Le condotte prese in considerazione ai fini della qualificazione e configurazione della fattispecie, comunque indicate in modo esemplificativo e non esaustivo, sono state raggruppate in 4 grandi categorie: le condotte adottate prima della stipula del contratto; le clausole inserite nei contratti di affitto di ramo di azienda e/o franchising; le condotte adottate durante il rapporto negoziale e le ulteriori condotte adottate al termine del rapporto negoziale.