da Pietro Cusati
Roma ,1 giugno 2022. Nel cognome dei figli ora l’eguaglianza fra genitori .Per la Corte Costituzionale l’automatica attribuzione del solo cognome paterno “si traduce nell’invisibilità della madre” ed è il segno di una diseguaglianza fra i genitori, che “si riverbera e si imprime sull’identità del figlio”. Ciò comporta la contestuale violazione degli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Lo ha stabilito la Consulta nella sentenza n. 131, depositata il 31 maggio 2022 (redattrice la giudice Emanuela Navarretta), con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 262, primo comma, del Codice civile “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”. L’illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato. Ritiene la Corte Costituzionale che il cognome “collega l’individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis”, “si radica nella sua identità familiare” e perciò deve “rispecchiare e rispettare l’eguaglianza e la pari dignità dei genitori”. Lo stesso, eventuale, accordo fra i genitori per attribuire un solo cognome presuppone una regola che ripristini la parità, poiché senza eguaglianza mancano le condizioni per un autentico accordo. Pertanto, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale, la Corte Costituzionale ha stabilito che il cognome del figlio “deve comporsi con i cognomi dei genitori”, nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. Sarebbe, infatti, in contrasto con i principi costituzionali invocati impedire “ai genitori di avvalersi, in un contesto divenuto paritario”, dell’accordo per rendere un unico cognome segno identificativo della loro unione, capace di farsi interprete di interessi del figlio. Di conseguenza, l’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso. Qualora vi sia un contrasto sull’ordine di attribuzione dei cognomi, si rende necessario l’intervento del giudice, che l’ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli. Tutto ciò, fintantoché il legislatore non decida di prevedere, eventualmente, altri criteri. La Corte Costituzionale ha rivolto un duplice invito al legislatore. In primo luogo, ha auspicato un “impellente” intervento per “impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome”. Per la funzione svolta dal cognome, è opportuno che il genitore titolare del doppio cognome scelga quello dei due che rappresenti il suo legame genitoriale, sempre che i genitori non optino per l’attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto. In secondo luogo, ha rimesso alla valutazione del legislatore “l’interesse del figlio a non vedersi attribuito, con il sacrificio di un profilo che attiene anch’esso alla sua identità familiare, un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle”. Al riguardo la sentenza n. 131 ,del 31 maggio 2022, della Corte Costituzionale , segnala una possibile soluzione, e cioè che la scelta del cognome attribuito al primo figlio sia vincolante rispetto ai figli successivi della stessa coppia. La Consulta ha precisato che tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano l’attribuzione del cognome al figlio. Pertanto, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la sentenza troverà applicazione alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta. Eventuali richieste di modifica del cognome seguiranno la disciplina prevista a tal fine, salvo specifici interventi del legislatore.