Garante Privacy: nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico deve evitare di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti,origini etniche , convinzioni religiose.

 

da Pietro Cusati

Dr. Pietro Cusati

Il Garante della Privacy ha fornito da sempre  utili  chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali all’interno delle scuole, anche allo scopo di sviluppare nella comunità scolastica ,che include alunni, famiglie e personale della scuola) una sempre maggiore consapevolezza dei propri diritti e doveri. Il diritto alla riservatezza dei dati personali si riferisce   qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata . Il trattamento che abbia ad oggetto dati personali  deve avvenire nel rispetto della disciplina vigente, D. Lgs n. 196/2003 modificato  dal D.Lgs n. 101/2018 .Il diritti dell’Unione europea  non riconosce  alcuna discrezionalità alle nazioni dell’Unione Europea le quali  non hanno altra alternativa se non quella di recepirne il contenuto. Un ruolo importante riveste  la privacy all’interno di un istituto scolastico, dove vengono spesso trattati dati di studenti minorenni. Ogni istituto scolastico, pubblico o privato, ha l’obbligo di rendere l’informativa. È necessario  far conoscere agli “interessati”, siano essi studenti, famiglie,docenti ,personale ATA  o “soggetti esterni”, come i loro dati personali saranno trattati. Pertanto occorre   rendere noto quali dati la scuola intende raccogliere, l’utilizzo che intende farne e a quale fine. Il Garante della Privacy  ha  ribadito  che nelle circolari, nelle delibere o in qualsiasi altra comunicazione non rivolta a specifici destinatari, non è possibile inserire dati personali che rendano identificabili gli alunni,ad esempio quelli coinvolti in casi di bullismo o quelli cui siano state comminate sanzioni disciplinari.Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal MIUR. Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico deve evitare, però, di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute, ad esempio, dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente. La conoscenza di tali dati è limitata ai soli soggetti a ciò legittimati dalla normativa scolastica e da quella specifica di settore, come ad esempio i docenti, i genitori e gli operatori sanitari che congiuntamente devono predisporre il piano educativo individualizzato. Non lede la privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell’insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l’equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.
L’uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta  agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l’uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. La diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e perfino in veri e propri reati.Stesse cautele vanno previste per l’uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line.Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale; nel caso in cui si intenda pubblicarle o diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto. E’ illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento  del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi onLine devono avere carattere generale, mentre le comunicazioni indirizzate alle singole persone, devono essere a carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull’accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate. Si possono in generale installare telecamere all’interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrate devono essere cancellate in generale dopo 24 ore. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi.L’attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti e consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all’iniziativa.I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell’istruzione. E’ necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l’istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap  non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.
Le scuole devono rendere noti alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un’adeguata informativa, i dati che raccolgono e le modalità di utilizzo degli stessi. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati, come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute , anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa. E’ bene ricordare che, nel trattare queste categorie di informazioni, gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili, adottato dal Ministero dell’istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall’istituto scolastico rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.

 

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