da Pietro Cusati
Salerno,10 gennaio 2022. Il Presidente della Sezione Terza ,del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania,sezione staccata di Salerno, con decreto dell’ 8 gennaio 2022, ha accolto l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno del 4 gennaio 2022, nella parte in cui dispone che non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali i soggetti tesserati rientranti fino alla risoluzione completa dei relativi casi,nei confronti dell’Unione Sportiva Salernitana Calcio 1919, proposto dallaLega Nazionale Professionisti Serie A. Il Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. Salerno,ha accertato che nel “Gruppo Squadra” della “U.S. Salernitana 1919” si sono verificati 5 casi,tra atleti e massaggiatore, di positività al COVID,ed ha disposto l’obbligo di isolamento per i soggetti positivi al tampone, l’obbligo di quarantena domiciliare per 10 giorni per i soggetti asintomatici non vaccinati o vaccinati con ciclo non completato, l’obbligo di quarantena domiciliare per 5 giorni per i componenti della squadra con ciclo vaccinale completato da più di 120 giorni o con green pass valido, se asintomatici.Per effetto del provvedimento impugnato, dal quale discende il divieto di allontanarsi dal domicilio per tutti i componenti del gruppo, la U.S. Salernitana 1919, ha comunicato alla Lega Calcio l’impossibilità di prendere parte alle gare di campionato ,a partire da quella prevista per il 6 gennaio 2022. Secondo il TAR ad un sommario esame proprio della fase cautelare monocratica, fermo restando l’obbligo di isolamento per i soggetti positivi al tampone ,che non è contestato, che la gravata ordinanza dell’A.S.L. appare illegittima per violazione dell’art. 2 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 229, nonché della vigente circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 , con la quale si è in particolare stabilito, con riferimento alle attività sportive, che nel caso di quarantena dell’intero “Gruppo Squadra”, per la accertata positività di uno o più componenti dello stesso, l’intero gruppo possa essere posto “in bolla” e possano così svolgersi gli allenamenti e le partite dei campionati professionistici, previa effettuazione di test nel giorno della gara. Per il TAR sussistono nel caso in esame i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di misura cautelare monocratica, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., per la dichiarata impossibilità di recuperare tutte le giornate di gara perse entro la data di conclusione del Campionato di serie A, a fronte del quale non è ravvisabile un concreto pericolo di danno alla salute pubblica laddove venga rispettata la prescrizione della previa effettuazione di test nel giorno della gara ai sensi della suindicata circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020. Ai fini cautelari il provvedimento dell’A.S.L. di Salerno determina un pregiudizio grave ed immediato, collegato al rinvio delle gare di campionato in calendario, a partire da quella programmata il 9 gennaio 2022, rispetto al quale il Tribunale non potrebbe utilmente pronunciarsi nell’ordinaria trattazione collegiale. Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ed ha fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 febbraio 2022. Il TAR di Salerno ha sospeso il provvedimento dell’Azienda Sanitaria di Salerno che, accertato che nella Squadra della Salernitana Calcio si sono verificati casi di positività al Covid, ha disposto la quarantena anche per i calciatori negativi al test e, quindi, il divieto di esercitare sport di squadra di contatto per cinque giorni per tutti gli atleti, ponendosi tale ordinanza in violazione sia dell’art. 2, d.l. 30 dicembre 2021, n. 229 sia della circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 ,tuttora vigente, con la quale si è in particolare stabilito, con riferimento alle attività sportive, che nel caso di quarantena dell’intero “Gruppo Squadra”, per la accertata positività di uno o più componenti dello stesso, l’intero gruppo possa essere posto “in bolla” e possano così svolgersi gli allenamenti e le partite dei campionati professionistici, previa effettuazione di test nel giorno della gara . Il Decreto Presidenziale dell’8 gennaio 2022 ha ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di misura cautelare monocratica, per la dichiarata impossibilità di recuperare tutte le giornate di gara perse entro la data di conclusione del Campionato di serie A, a fronte del quale non è ravvisabile un concreto pericolo di danno alla salute pubblica laddove venga rispettata la prescrizione della previa effettuazione di test nel giorno della gara ai sensi della suindicata circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020.