dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)
Roma ,21 novembre 2021 .Le Sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32198, del 5 novembre 2021, a risoluzione del contrasto segnalato dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 17 dicembre 2020, n. 28995, hanno definito la sorte dell’assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole, qualora questo instauri una stabile convivenza con un nuovo compagno. Si tratta del coniuge meno facoltoso a favore del quale, a seguito di separazione o divorzio, deve essere garantito l’assegno di mantenimento o l’assegno divorzile, proprio per continuare a godere dello stesso tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio. Ai fini della comparazione delle sostanze economiche dei coniugi, si tiene conto non solo dei redditi da lavoro ma anche delle proprietà immobiliari, dei titoli, dei conti correnti e di presunzioni quali lo stile di vita tenuto dal soggetto. La prima sezione civile della Corte di Cassazione aveva rimesso la questione alle sezioni unite civili affinché venisse rimeditato l’indirizzo formatosi da ultimo nella giurisprudenza di legittimità, sull’incidenza che l’instaurazione della convivenza di fatto con un terzo ha sul diritto dell’ex coniuge, economicamente più debole, all’assegno di divorzio. Con la sentenza n. 32198 ,pubblicata in data 5 novembre 2021, a risoluzione di un contrasto, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione sono intervenute a definire la sorte dell’assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole, qualora questo instauri una stabile convivenza con un nuovo compagno. Esse hanno affermato in primo luogo che, allo stato attuale, l’instaurazione della nuova convivenza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno. La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad un’altra persona non è però irrilevante: le Sezioni Unite affermano che l’ex coniuge, in virtù del suo nuovo progetto di vita e del principio di autoresponsabilità, non può continuare a pretendere la corresponsione della componente assistenziale dell’assegno. Tuttavia, non perde il diritto alla liquidazione della componente compensativa dell’assegno, che verrà quantificata tenendo anche in conto la durata del matrimonio, purchè provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o del patrimonio personale dell’ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio. La Corte di Cassazione segnala come modalità più idonee di liquidazione dell’assegno limitato alla componente compensativa l’erogazione di esso per un periodo circoscritto di tempo, o la sua capitalizzazione, allo stato attuale possibili soltanto previo accordo delle parti, e valorizza l’importanza dell’attività propositiva e collaborativa del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari per raggiungere la soluzione più rispondente agli interessi delle persone. La pronuncia delle sezioni unite è contemplata dall’art. 374 c.p.c., che ne prevede la possibilità espressamente nei casi indicati dagli artt. 360 e 362 c.p.c.,quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni o quando le questioni proposte sono di speciale importanza ,ad esempio perché si tratta di una questione che si presenta per la prima volta, il Presidente della Corte di cassazione, su richiesta del Procuratore Generale, dei difensori delle parti o anche d’ufficio, assegna il ricorso alle Sezioni Unite. Inoltre, la singola sezione può rimettere alle SS.UU. il ricorso se rileva che la questione di diritto, sottoposta al suo esame, ha dato luogo o può dar luogo ad un contrasto giurisprudenziale. Le SS.UU. sono composte da otto consiglieri e presiedute dal Primo Presidente della Corte di Cassazione. Le Sentenze delle SS.UU. sono la massima espressione della giurisprudenza italiana in materia di legittimità procedurale, esse danno un orientamento definitivo, per cui le singole sezioni non possono esprimere un avviso diverso senza il parere delle Sezioni Unite.