L’Avvocato penalista Salernitano Gian Domenico Caiazza che difese Enzo Tortora,confermato al XVIII congresso , per acclamazione per il prossimo biennio, Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane.

 

dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

 

Roma, 1 ottobre 2021 .Il XVIII Congresso dell’Unione Camere Penali Italiane ha confermato Presidente ,per acclamazione, per il prossimo biennio, l’Avvocato penalista Salernitano Gian Domenico Caiazza.Oltre al Presidente Caiazza sono stati eletti nella giunta Paola Rubini, Vice Presidente,Eriberto Rosso, Segretario,Domenico Putzolu, Tesoriere

Daniele Ripamonti, Componente dell’Ufficio di Presidenza della Giunta ,componenti di giunta : Domenico Nicolas Balzano, Fabio Frattini, Ubaldo Macrì, Marcello Manna, Savino Murro, Carmelo Occhiuto, Alessandra Palma, Paola Savio. Gian Domenico Caiazza ,65 anni, originario di Salerno,il padre Daniele,preside, democristiano, un grecista che traduceva all’impronta qualsiasi pagina gli mettessero davanti, sia in greco, sia in latino. Era preside del liceo Tasso di Salerno quando gli studenti cominciarono a contestare , il figlio lo contestava.  Si è laureato in giurisprudenza con una tesi sulla lesione dei diritti della personalità con Stefano Rodotà. Marco Pannella l’ha folgorato una sera davanti alla televisione, sul finire degli anni settanta. Difensore di Enzo Tortora, dopo essere stato scagionato dalle accuse, Tortora pretese che i magistrati lo risarcissero per la detenzione ingiusta. Caiazza andò da lui gli disse: «Ma quanto gli chiediamo?». Tortora rispose facendo conto che i magistrati gli avevano rovinato la vita, e imitando il Signor Bonaventura delle storie del Corriere dei Piccoli, rispose: «Facciamo cento miliardi». Un giorno, Pannella lo portò a pranzo in una trattoria abruzzese dietro Montecitorio e gli propose di candidarsi nel partito radicale. Gli disse che, se avesse accettato, avrebbe smesso di essere un avvocato radicale e sarebbe diventato un radicale avvocato. Prima cioè sarebbe venuto il partito, poi le aule dei tribunali. Caiazza si prese quarantotto ore per riflettere. Poi, entrò nell’ufficio di Pannella a via di Torre Argentina e gli comunicò la scelta: «Resto un avvocato radicale».Il programma 2021 – 2023 dell’U.C.P.I. ,le importanti novità nella  continuità ,nel tempo del populismo giustizialista ,per una nuova stagione delle garanzie di libertà.  La riforma dei Consigli Giudiziari b, il giusto processo oltre i confini nazionali . La riforma del processo penale e le norme per gli obiettivi di deflazione ed efficienza e.  La Magistratura Onoraria ed il Giudice di Pace. Nell’audizione in Commissione giustizia alla camera dei deputati  l’Unione Camere Penali Italiane  ha presentato delle note scritte  sullo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva UE 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali” . Le norme rischiano di essere dei meri desiderata che non avranno mai concreta applicazione, in contrasto  con “l’effettività del ricorso” richiesta dall’art. 10 della Direttiva Europea, e questo sia per la limitata ed in alcuni casi discutibile individuazione dei soggetti controllori, sia per l’affidamento esclusivo alla parte debole , la persona sottoposta a processo, della legittimazione del potere di segnalazione e di richiesta di intervento.Le procedure scoraggiano gli investimenti esteri nel nostro paese, anche e soprattutto a causa delle anticipazioni mediatiche, spesso in violazione del principio di non colpevolezza. E’ prevista la possibilità delle conferenze stampa “nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti”. Il problema  è facilmente individuabile nella concentrazione nello stesso soggetto di figure che dovrebbero essere contrapposte. Chi stabilisce l’eventuale presenza della particolare rilevanza pubblica, chi compie le indagini, chi decide l’eventuale iscrizione di notizie di reato in tema di diffamazione e l’esercizio dell’azione penale sullo stesso tipo di reato – sulla base magari dell’assenza di rilevanza pubblica della notizia – e chi svolge la conferenza stampa sono lo stesso soggetto istituzionale, cioè la Procura della Repubblica. Appare evidente la incredibile concentrazione dei ruoli di controllore, controllato e inquirente nel medesimo soggetto. La persona sottoposta alle indagini o a processo  è in uno stato di debolezza psicologica, pensare che possa “battagliare” contro il pubblico ministero procedente, con una richiesta di correzione al giudice mentre è impegnato a difendersi nel merito, è alquanto velleitario, senza considerare i termini così brevi per azionare la richiesta di correzione. Dovrebbe essere previsto un potere di intervento di ufficio, da parte del giudice, ed in ogni caso un termine certamente maggiore, rispetto a quello di 10 gg. previsto, per la presentazione dell’istanza di correzione. I rimedi e le procedure previste non sembrano rispondere alla “effettività del ricorso” richiesta dall’art. 10 della direttiva europea , e rischiano di non far emergere la vera incidenza dei dati e pertanto il loro studio, la cui competenza, quanto alla trasmissione alla Commissione Europea, il Ministero della Giustizia intende riservarsi . Il principio cardine della nostra Costituzione, la presunzione di innocenza, sancita dall’art.27 comma 2 Cost. significa che nessuno è “considerato” colpevole fino alla condanna definitiva. L’opinione pubblica è lo specchio della società e quindi il risultato a cui bisogna giungere è che nel modo di presentare la notizia risulti evidente la presunzione di innocenza al pari almeno del contenuto della notizia. Deve nascere una nuova cultura, quella per la quale chi legge una notizia su una indagine sa e ricava dal testo ,cioè per come viene presentata la notizia stessa, che la persona coinvolta è solo accusata di avere commesso un reato e che non è ancora colpevole, anzi ci sono concrete possibilità che venga assolta all’esito del processo ,per esempio, dovrà emergere una chiara distinzione fra arresto e condanna, fra indagine e processo.

 

 

 

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