Il Garante per la protezione dei dati personali ha scritto al Ministero dell’istruzione per sensibilizzare le scuole sui rischi per la privacy.

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Roma ,28 settembre 2021. Il Garante per la Privacy ha ricevuto  richieste di chiarimenti dai docenti volti ad acquisire  informazioni sull’avvenuta o meno vaccinazione, sia degli studenti ,nella maggior parte dei casi minori, sia dei membri delle rispettive famiglie. Secondo il quadro normativo vigente, agli istituti scolastici non è consentito conoscere lo stato vaccinale degli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, né a questi ,a differenza degli universitari, è richiesto il possesso e l’esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche. Per quanto riguarda i familiari, le amministrazioni scolastiche non possono trattare informazioni relative all’avvenuta o meno vaccinazione, ma limitarsi a verificare, mediante il personale autorizzato, il mero possesso della certificazione verde all’ingresso dei locali scolastici. L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha scritto al Ministero dell’istruzione affinché sensibilizzi le scuole sui rischi per la privacy derivanti da iniziative finalizzate all’acquisizione di informazioni sullo stato vaccinale degli studenti e dei rispettivi familiari. Per quanto riguarda i familiari, le amministrazioni scolastiche non possono trattare informazioni relative all’avvenuta o meno vaccinazione, ma limitarsi a verificare, mediante il personale autorizzato, il mero possesso della certificazione verde all’ingresso dei locali scolastici. Nella lettera si richiama  l’attenzione sulle possibili conseguenze per i minori, anche sul piano educativo, derivanti da simili iniziative. A proposito della deroga dall’indossare la mascherina nelle classi in cui tutti gli studenti abbiano completato il ciclo vaccinale o posseggano un certificato di guarigione in corso di validità, il Garante ha confermato piena collaborazione al Ministero dell’istruzione per individuare misure attuative che consentano di soddisfare le esigenze sanitarie di prevenzione epidemiologica e, allo stesso tempo, assicurino il rispetto della libertà di scelta individuale e il diritto alla protezione dei dati personali.L’Autorità ribadisce la necessità che vengano in ogni caso individuate modalità che non rendano identificabili gli studenti interessati, anche al fine di prevenire possibili effetti discriminatori per coloro che non possano o non intendano sottoporsi alla vaccinazione. Le istituzioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, si limiteranno a verificare , attraverso il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC , il mero possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, trattando esclusivamente i dati necessari. Il processo di verifica dovrà essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso dei lavoratori in sede e dovrà riguardare solo il personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque chi è assente per specifici motivi,  per ferie, permessi o malattia.A seguito dell’attività di controllo del green pass, i soggetti tenuti alle verifiche potranno raccogliere solo i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul green pass,ad esempio assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio. I soggetti tenuti ai controlli potranno accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza. Per evitare eventuali abusi, le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni Covid-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli saranno oggetto di registrazione in appositi log ,conservati per dodici mesi, senza però conservare traccia dell’esito delle verifiche.

 

 

 

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