La salute ha bisogno di una migliore organizzazione preventiva e territoriale dei servizi che devono essere offerti in modo equo su tutto il territorio nazionale. Occorre,quindi, un punto di equilibrio tra lo Stato e le Regioni ?

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Dr. Pietro Cusati

IL TITOLO  V,PARTE II, DELLA COSTITUZIONE e gli effetti sulla sanità: la salute ha bisogno di un’organizzazione migliore dei servizi che devono essere offerti in modo equo su tutto il territorio nazionale,alla luce dell’esperienza della pandemia è importante trovare un punto di equilibrio tra lo Stato e le Regioni .Vi è  la necessità di ottimizzare l’organizzazione del sistema sanitario nazionale da parte del Ministero della Salute e delle sue agenzie e una fattiva collaborazione con le Regioni, occorre implementare un nuovo modello di assistenza preventiva e  territoriale,alla luce dei disastri e dei morti in tutta Italia .Infatti è importante trovare un punto di equilibrio tra lo Stato e le Regioni e non di una riforma costituzionale che non serve a niente.I padri costituenti inserirono  il Servizio sanitario nazionale e  la salute in modo da essere tutelata dalla Repubblica, garantendo autonomia alla gestione regionale. Quindi è un problema di attuazione delle norme. Il vero problema  è la disorganizzazione ad ogni livello Nazionale e regionale.L’art. 114 della nostra costituzione recita : ‘’la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica’’. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta  dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige  è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il rischio concreto è quello  di una paralisi istituzionale? La riforma del titolo V della Parte II della Costituzione, la più grande riforma costituzionale dal 1948 ad oggi, ha sovvertito  i rapporti tra Governo centrale e gli enti locali, piena autonomia statutaria alle regioni, elezione diretta dei presidenti regionali,le autonomie cosiddette funzionali con materie nuove, una trasformazione,quindi, in senso federale della forma dello Stato italiano,si potrebbe paventare una pericolosa situazione di caos istituzionale. Il  titolo V ha ridotto l’ambito della potestà legislativa del Parlamento  in ordine alle materie di competenza e sia in ordine ai metodi della legislazione .La potestà regolamentare del Governo è ormai costituzionalmente limitata alle materie elencate nel secondo comma del nuovo articolo 117 della Costituzione. I regolamenti governativi sono soggetti al giudizio di legittimità da parte dei giudici amministrativi, potranno dunque essere annullati, dando luogo alle medesime conseguenze di incertezza e di disordine. La riforma del titolo V  è il frutto del lavoro politico e istituzionale della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali e  da alcuni degli emendamenti suggeriti dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dalle associazioni delle autonomie locali, accentuando così l’impianto autonomista e federalista del testo. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.  Le Regioni  nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli  atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

 

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