Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)
Roma 7 aprile 2021. Telemarketing aggressivo, il Garante per la privacy ha sanzionato la società Fastwebs.p.a.,specializzata nella telefonia terrestre e nelle connessioni a banda larga,a 4 milioni e mezzo di euro contro il fenomeno delle chiamate promozionali indesiderate. Fastweb ha trattato in modo illecito i dati personali di milioni di utenti a fini di telemarketing aggressivo. Segnalazioni e reclami di utenti al Garante per la privacy che lamentavano continue telefonate promozionali di servizi di telefonia e internet offerti da Fastweb effettuate senza il loro consenso. Gli accertamenti svolti dall’Autorità Garante per la privacy hanno evidenziato importanti criticità “di sistema”, riconducibili al complesso dei trattamenti effettuati da Fastweb nei confronti sia dell’intera base clienti della società, sia del più ampio ambito di potenziali utenti del settore delle comunicazioni elettroniche. Infatti è emerso un allarmante ricorso all’utilizzo di numerazioni fittizie o non censite nel Registro degli Operatori di Comunicazione (Roc). Tale fenomeno potrebbe essere riconducibile ad un “sottobosco” di call-center abusivi che effettuano le attività di telemarketing in totale spregio delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Ulteriori profili di violazione hanno riguardato la corretta gestione delle liste dei contatti, fornite a Fastweb da partner esterni, senza che questi ultimi avessero acquisito il consenso libero, specifico e informato degli utenti alla comunicazione dei propri dati.Inadeguate sono risultate anche le misure di sicurezza dei sistemi di gestione della clientela. L’Autorità garante per la privacy aveva infatti ricevuto numerose segnalazioni che riferivano di indebiti contatti da parte di sedicenti operatori Fastweb che cercavano di acquisire, tramite Whatsapp, i documenti di identità dei contraenti, probabilmente con finalità di spamming, phishing e per la realizzazione di altre attività fraudolente. Altre criticità sono state rilevate dal Garante nell’attività promozionale svolta da Fastweb in partnership con un altro soggetto per aver usato liste di clienti fornite da quest’ultimo senza consenso all’attività di marketing. L’Autorità Garante per la privacy ha ordinato a Fastweb di adeguare i trattamenti in materia di telemarketing in modo da prevedere e comprovare che l’attivazione di offerte e servizi e la registrazione di contratti avvenga solo a seguito chiamate effettuate dalla rete
di vendita attraverso numerazioni telefoniche censite e iscritte al Roc. La società, inoltre, dovrà irrobustire le misure di sicurezza per impedire accessi abusivi ai propri database. Fastweb non potrà più utilizzare i dati contenuti nelle liste anagrafiche fornite da partner terzi, senza che questi ultimi abbiano acquisito un consenso specifico, libero e informato dagli interessati alla comunicazione a terzi dei propri dati. Si conclude così , scrive in una nota il Garante per la privacy, una complessa attività istruttoria avviata a seguito di centinaia di segnalazioni e reclami di utenti che lamentavano continue telefonate promozionali di servizi di telefonia e internet offerti da Fastweb s.p.a. effettuate senza il loro consenso”. Gli accertamenti svolti dall’Autorità Garante per la privacy hanno evidenziato importanti criticità “di sistema”, riconducibili al complesso dei trattamenti effettuati da Fastweb nei confronti sia dell’intera base clienti della società, sia del più ampio ambito di potenziali utenti del settore delle comunicazioni elettroniche. Nel corso dell’istruttoria è emerso “un allarmante ricorso” all’utilizzo di numerazioni fittizie o non censite nel Registro degli Operatori di Comunicazione (Roc) il cui scopo è proprio a negare il consenso ad essere disturbati per telefonate commerciali. Inadeguate sono risultate anche le misure di sicurezza dei sistemi di gestione della clientela. L’Autorità Garante per la privacy aveva ricevuto numerose segnalazioni che riferivano di indebiti contatti da parte di sedicenti operatori Fastweb s.p.a. che cercavano di acquisire, tramite Whatsapp, i documenti di identità dei contraenti, probabilmente con finalità di spamming, phishing e per la realizzazione di altre attività fraudolente .L’Autorità ha quindi ordinato a Fastweb di adeguare i trattamenti in materia di telemarketing in modo da prevedere e comprovare che l’attivazione di offerte e servizi e la registrazione di contratti avvenga solo a seguito chiamate effettuate dalla rete di vendita attraverso numerazioni telefoniche censite e iscritte al Roc. La società, inoltre, dovrà irrobustire le misure di sicurezza per impedire accessi abusivi ai propri database. Fastweb infine non potrà più utilizzare i dati contenuti nelle liste anagrafiche fornite da partner terzi, senza che questi ultimi abbiano acquisito un consenso specifico, libero e informato dagli interessati alla comunicazione a terzi dei propri dati.