IL TAR LAZIO:LA SCUOLA NON E’ IL LUOGO PRIVILEGIATO DI CONTAGIO, NON ESISTONO EVIDENZE SCIENTIFICHE INCONTROVERTIBILI.

dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Roma ,29 marzo 2021 – Non esistono evidenze scientifiche solide e incontrovertibili circa il fatto che il contagio avvenuto in classe influisca sull’andamento generale del contagio, che l’aumento del contagio tra i soggetti in età scolastica sia legato all’apertura delle scuole, che la cosiddetta  variante inglese si diffonda maggiormente nelle sole fasce d’età scolastiche.Il Tar Lazio ,con ordinanza del 26 marzo 2021, ha accolto parzialmente la domanda cautelare presentata da un gruppo di studenti e genitori di alunni minorenni, contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, concernente il Dpcm del 2 marzo 2021 relativa alla didattica a distanza in tutte le Scuole delle Regioni in “zona rossa”. Il TAR Lazio ha disposto che  la Presidenza del Consiglio dei Ministri  entro il 2 aprile 2021  riesamini le misure che, sulla base del Dpcm del 2 marzo 2021, comportano l’automatica chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle zone rosse, prevedendo il ricorso alla Didattica a distanza nelle zone gialle e  arancioni. I giudici  amministrativi hanno accolto le richieste “ai soli fini del riesame da parte della presidenza del Consiglio dei ministri delle impugnate previsioni contenute nel Dpcm”. I ricorrenti “hanno prodotto, a sostegno del ricorso, svariati studi scientifici pubblicati da prestigiose riviste mediche, reports sui dati di contagio in ambito scolastico rilevati in Toscana ed in Sicilia, nonché relazioni scientifiche, rilasciate da esperti in epidemiologia, in biomedica e in biostatistica, nelle quali si analizzano i dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità”; e che tutte queste relazioni “pervengono alla conclusione che non esistono evidenze scientifiche solide e incontrovertibili circa il fatto che il contagio avvenuto in classe influisca sull’andamento generale del contagio, che l’aumento del contagio tra i soggetti in età scolastica sia legato all’apertura delle scuole, che la cosiddetta variante inglese si diffonda maggiormente nelle sole fasce d’età scolastiche, che le diverse varianti circolanti nel Paese siano resistenti ai vaccini in uso in Italia”. Il DPCM impugnato richiama i verbali del Comitato Tecnico Scientifico , nonché le osservazioni tecniche inviate il 27 febbraio 2021dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e che peraltro dai predetti documenti non emergono indicazioni specifiche ostative alla riapertura delle scuole.

Inoltre il Tar Lazio si è pronunciato anche sui ricorsi presentati dai teatri e dalle sale gioco, i giudici hanno confermato la legittimità del Dpcm del 2 marzo 2021 nella parte in cui, in tema di emergenza da Covid-19, ha disposto la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò fino al prossimo 5 aprile 2021. Il Dpcm stabiliva la sospensione totale degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto nelle zone arancioni e fino al 27 marzo 2021  nelle zone gialle, reiterando in questo secondo caso anche il tetto massimo di 200 spettatori e prescrivendo un ulteriore limite massimo di spettatori pari al 25% della capienza autorizzata, indipendentemente dalla effettive dimensioni del teatro e dall’attuazione di tutte le altre misure di distanziamento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *