La riforma del sistema tributario:garantire equità fiscale tra lavoratori autonomi e dipendenti,obiettivo raggiungibile con una curva ‘’Modello Tedesco’’e garanzia di un rapporto equilibrato tra fisco e contribuenti.

 

Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)

Dr. Pietro Cusati

Roma,10 marzo 2021 .Proposte fiscali di semplificazioni per la ripartenza e lo sviluppo, codificazione delle leggi tributarie , la riforma dell’IRPEF ,abrogazione di imposte ‘’inutili’’, garantire equità orizzontale tra lavoratori autonomi e dipendenti,sostituire le attuali curve della progressività con una curva ‘’modello tedesco’’,nell’audizione parlamentare del 5 marzo 2021 ,davanti  alle Commissioni riunite del Tesoro e  delle Finanze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del  Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili .Tra le principali questioni irrisolte della fiscalità del nostro Paese vi è certamente l’eccessivo numero degli adempimenti e l’estrema complessità della normativa che, per effetto dei costanti rimaneggiamenti cui è sottoposta, ha prodotto un sistema fiscale divenuto ormai disorganico, irrazionale, difficile da interpretare e, in ultima analisi, privo delle caratteristiche proprie di un ordinamento, ossia di un insieme coordinato di atti normativi. Obiettivo prioritario di  ipotesi di riforma fiscale deve  consistere nella semplificazione degli adempimenti e nella razionalizzazione della normativa, in modo da garantire maggiore certezza e stabilità al sistema tributario, realizzando un sistema chiaro, certo e coerente, oltre che doverosamente efficiente in termini di costi e benefici. Per quanto concerne la semplificazione normativa, l’obiettivo prioritario dovrebbe essere rivolto alla predisposizione di un “Codice tributario”, composto da tre libri: – il primo, dedicato agli schemi generali di applicazione di tutti i tributi (controlli, accertamento, riscossione, sanzioni), in cui far confluire anche lo Statuto dei diritti del contribuente; – il secondo, riservato agli aspetti sostanziali dei singoli tributi; – il terzo, relativo al processo tributario. La forma, nel diritto (non solo quello tributario), è sostanza. Senza un’opera di sistematizzazione dei testi normativi e di ordine formale che deve essere anzitutto il legislatore ad imporsi, sarà impossibile realizzare una reale semplificazione del nostro sistema fiscale e, anche laddove dovesse venire realizzata, sarà impossibile garantire che essa sia stabile e duratura.  Abrogazione di imposte “inutili” (tra cui l’IRAP) Per quanto concerne la razionalizzazione normativa, a monte di interventi “specifici” su singoli aspetti normativi o applicativi concernenti imposte e tasse esistenti, oltre che ovviamente la disciplina dell’accertamento, della riscossione, dell’amministrazione della giustizia tributaria e delle sanzioni applicabili ai contribuenti nei casi di violazione, si pone il tema dell’efficienza del sistema tributario in termini di minimizzazione del numero di imposte e tasse vigenti. Da questo punto di vista, pare opportuno evidenziare che, su 516,6 miliardi di entrate tributarie rilevate dall’ISTAT per l’anno 2019, l’87,4% deriva dai dieci tributi più importanti (che sono, in ordine di grandezza: IRPEF e relative addizionali; IVA; IRES; le accise sugli oli minerali; l’IRAP; l’IMU; l’imposta sull’energia elettrica e i cosiddetti “oneri di sistema”; le accise sui tabacchi; l’imposta sul lotto e le lotterie; l’imposta di bollo), mentre il restante 12,6% deriva alle altre 102 voci di entrata fiscale censite dall’ISTAT. L’inutilità di una imposta o tassa, con il suo corredo di adempimenti per i contribuenti e oneri gestionali di attuazione e controllo per lo Stato, non discende, però, soltanto dalla constatazione quantitativa della irrisorietà del suo gettito, ma anche dalla constatazione qualitativa della mancanza di giustificazione, in termini di specificità del presupposto imponibile colpito, del suo autonomo mantenimento, in luogo del suo accorpamento con altre imposte o tasse che colpiscono un presupposto imponibile identico o comunque ampiamente sovrapposto. Un esempio di razionalizzazione normativa di questo tipo è stato recentemente offerto dall’  accorpamento della TASI nell’IMU.La grave crisi economica e di liquidità che sta colpendo la  totalità dei contribuenti italiani in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in corso impone un ripensamento circa la congruità dell’attuale misura della ritenuta a titolo di acconto che i lavoratori autonomi subiscono all’atto della percezione dei compensi corrisposti da un sostituto d’imposta.Una misura che è prioritaria per un più equilibrato rapporto Fisco-Contribuenti è rappresentata dallo “sblocco” delle compensazioni dei crediti relativi alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, eliminando il vincolo, introdotto soltanto dall’anno 2020, della previa presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.Attualmente, i contribuenti con debiti iscritti a ruolo per imposte erariali, scaduti, di importo superiore a 1.500 euro non possono effettuare la compensazione dei crediti tributari e contributivi, senza prima adempiere all’obbligo di pagamento dei predetti debiti. È evidente che, a dieci anni dall’introduzione del vincolo in oggetto, il limite di 1.500 euro non risulta più adeguato al rinnovato contesto in cui lo stesso si trova ad operare, per effetto della riduzione a 5.000 euro del limite oltre il quale la compensazione dei crediti tributari resta subordinata al rilascio del visto di conformità e dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica e di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. Pertanto, è stato proposto di incrementare a 20.000 euro l’importo dei debiti iscritti a ruolo, già scaduti, oltre il quale la compensazione dei propri crediti resta subordinata al previo pagamento di tali debiti. Inoltre è stato proposto di uniformare la disciplina relativa alla periodicità e al numero massimo di rate concedibili nelle varie forme di rateizzazione, permettendo ai contribuenti di beneficiare di modalità di versamento più agevolate. Infine, in caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus Covid-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, è necessario prevedere che i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, ivi compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, che scadono nel periodo di isolamento o di quarantena, siano differiti al trentesimo giorno successivo alla fine del medesimo periodo.

 

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