Dr. Pietro Cusati
(giurista-giornalista)
Roma 11 Febbraio 2021 – Un figlio deve prendere solo il cognome del padre, la Corte Costituzionale ha sollevato il problema della costituzionalità dell’art.262 del codice civile, che riguarda l’attribuzione del cognome a un figlio nato fuori del matrimonio. Secondo il citato art.262 del codice civile: “il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto”, qualora “il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio assume il cognome del padre”.La priorità al cognome paterno, anziché a quello materno? L’accordo dei genitori sul cognome da dare al figlio può rimediare alla disparità fra di loro se, in mancanza di accordo, prevale comunque quello del padre? Con questo dubbio, la Corte Costituzionale ha sollevato dinanzi a sé la questione di legittimità dell’articolo 262, primo comma, del Codice civile, che detta la disciplina dei figli nati fuori dal matrimonio . L’ordinanza n. 18, depositata l’11 Febbraio 2021,relatore il vicepresidente Giuliano Amato, spiega perché la risposta a questo dubbio sia pregiudiziale rispetto a quanto chiedeva il Tribunale di Bolzano, e cioè di dichiarare incostituzionale la norma là dove non prevede, in caso di accordo tra i genitori, la possibilità di trasmettere al figlio il cognome materno invece di quello paterno. La Corte Costituzionale ha richiamato la propria precedente giurisprudenza per ricordare che , al di là di come sono poste le questioni di legittimità costituzionale , ciò «non può impedire al giudice delle leggi l’esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite».La Consulta Corte ha osservato che, qualora venisse accolta la prospettazione del Tribunale di Bolzano, in tutti i casi in cui manchi l’accordo dovrebbe essere ribadita la regola che impone l’acquisizione del solo cognome paterno. E poiché si tratta dei casi verosimilmente più frequenti, verrebbe ad essere così riconfermata la prevalenza del patronimico, la cui incompatibilità con il valore fondamentale dell’uguaglianza è stata riconosciuta, ormai da tempo, dalla stessa Corte Costituzionale, che ha più volte invitato il legislatore a intervenire. La Consulta ha ritenuto la necessità di sollevare , la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 262, primo comma, del Codice civile, nella parte in cui, in mancanza di accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori. La secolare prevalenza del cognome paterno trova il suo riconoscimento normativo negli artt. 237 e 299 cod. civ.; nell’art. 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); negli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127).La Corte è già stata chiamata, in più occasioni, a valutare la legittimità costituzionale di questa disciplina, in riferimento sia al principio di parità dei genitori, sia al diritto all’identità personale dei figli, sia alla salvaguardia dell’unità familiare,che, sin da epoca risalente, è stata evidenziata la possibilità di introdurre sistemi diversi di determinazione del nome, egualmente idonei a salvaguardare l’unità della famiglia, senza comprimere l’eguaglianza e l’autonomia dei genitori .L’attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna» .In una società in cui oggi padre e madre hanno lo stesso peso giuridico perché sono cadute le discriminazioni verso le donne, non ha alcun senso stabilire in modo apodittico che il cognome debba essere solo quello del padre? L’accordo dei genitori sul cognome da dare al figlio può rimediare alla disparità fra di loro se, in mancanza di accordo, prevale comunque quello del padre?La risposta a questo dubbio è preliminare a quanto chiedeva il Tribunale di Bolzano di dichiarare incostituzionale la norma laddove non prevede, in caso di accordo tra i genitori, la possibilità di trasmettere al figlio il cognome materno invece di quello paterno.
A sostegno della decisione di autorimessione della questione di legittimità, la Corte ha poi osservato che, qualora venisse accolta la prospettazione del Tribunale di Bolzano, in tutti i casi in cui manchi l’accordo dovrebbe essere ribadita la regola che impone l’acquisizione del solo cognome paterno. E poiché si tratta dei casi verosimilmente più frequenti, verrebbe a essere così riconfermata la prevalenza del patronimico, la cui incompatibilità con il valore fondamentale dell’uguaglianza è stata riconosciuta, ormai da tempo, dalla stessa Corte Costituzionale, che ha più volte invitato il legislatore a intervenire.