Dr. Pietro Cusati (giurista-giornalista)
Un medico anestesista è stato ritenuto responsabile dei delitti di truffa aggravata in danno della ASL e di falso poiché, in concorso con il fratello medico convenzionato per il servizio di base,giudicato con il rito del patteggiamento, si è accordato con quest’ultimo per sostituirlo nelle ore di servizio ambulatoriale pomeridiano, rendendolo così libero di poter svolgere in quelle ore la libera professione di odontoiatra. Inoltre, l’anestesista è stato giudicato penalmente responsabile per aver formato ricette false, utilizzando il timbro recante il nome del fratello medico, non diffondendo, peraltro, i dati sulla piattaforma “medicina in rete” e per aver fatto risultare che l’attività ambulatoriale fosse svolta dal sanitario sostituito.La Suprema Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha sottolineato che il danno a carico dell’Ente pubblico è ravvisabile dalla condotta posta in essere dai due medici, dal momento che il numero dei pazienti è stato mantenuto solo ed esclusivamente con la presenza dell’anestesista e che senza quest’ultimo la reazione dell’utenza sarebbe stata diversa, visto il contestuale impegno svolto, dal medico convenzionato, come odontoiatra. Inoltre, sulla scorta degli orientamenti consolidati in materia la Suprema Corte ha statuito che “il danno quale elemento costitutivo del delitto di truffa deve avere contenuto patrimoniale, cioè deve concretarsi in un detrimento del patrimonio ,inteso come complesso di diritti, rapporti e situazioni giuridiche dal contenuto patrimoniale, del soggetto passivo”, e nel caso de quo è ravvisabile nel mancato svolgimento delle prestazioni di cd. “medicina in rete” per le quali, invece, il medico convenzionato è stato regolarmente retribuito. In merito al reato di falso ideologico i giudici di legittimità hanno sancito che nella condotta dei medici vi è stata “idoneità ingannatoria” rispetto alla fede pubblica sulla base delle ricette mediche sottoscritte da parte di sanitario diverso da quello indicato nel timbro ASL; ingenerando così una falsa rappresentazione della riconducibilità al medico convenzionato delle visite ed inoltre rilevando l’indicazione dell’identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, anche riguardo ad eventuali contestazioni in ordine all’operato del sanitario. “La ricorrenza del reato di falso ideologico allorché un medico non convenzionato ASL sostituisca altro medico convenzionato, firmando ricette e prescrizioni redatte con i ricettari e con l’uso di timbri fornitigli dal medico convenzionato, in modo tale da ingenerare la falsa rappresentazione della riconducibilità a quest’ultimo delle visite e delle conseguenti prescrizioni.” La condotta di falso è consistita nel formare false ricette di prescrizione di farmaci apponendo sul timbro intestato al fratello la propria firma, facendo altresì risultare, contrariamente al vero che, per oltre tremila prescrizioni, l’attività sanitaria di medico di base fosse stata svolta dal fratello . Il ricorso è inammissibile perché incentrato su motivi reiterativi, aspecifici e comunque manifestamente infondati.