Corte di Cassazione: chi è ammesso al gratuito patrocinio in qualità di persona offesa da determinati reati non è tenuto a comunicare eventuali variazioni di reddito, poiché per le vittime di tali delitti l’accesso all’assistenza legale avviene a titolo gratuito.

Dr. Pietro Cusati

Roma, 22 Dicembre 2020 .Nell’ambito di un procedimento penale sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018). Tale dato reddituale non è stabilito in maniera fissa, bensì è adeguato ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato i cittadini italiani,gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato,l’indagato, l’imputato, il condannato, l’offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda, colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.Il fondamento di tale istituto si rinviene  nell’art. 24 della Costituzione, a norma del quale sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”, assicurando, in tal modo, l’accesso alla giustizia anche a coloro che non potrebbero sostenere i costi necessari a tutelare i propri diritti ed interessi.  La quarta sezione penale della Suprema  Corte di Cassazione,con la sentenza n. 12191, del 15 aprile 2020, ha stabilito  che  una volta ammessi al beneficio del patrocinio a spese allo Stato per i non abbienti, quando si procede  per un reato ricompreso tra quelli per i quali è prevista l’ammissione al patrocinio indipendentemente dalla situazione reddituale della parte,  il soggetto rientrante in una delle categorie previste dall’art. 76 comma 4 ter d.P.R 30 maggio 2000, n. 115, non è tenuto ad adempiere all’obbligo di cui comunicare l’eventuale variazione del reddito. Il Gratuito Patrocinio copre gli onorari e le spese dovuti per l’assistenza processuale, ma non anche l’attività di assistenza stragiudiziale .L’ammissione al gratuito patrocinio  è esclusa per il soggetto condannato con sentenza definitiva per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per il richiedente che è assistito da più di un difensore e per coloro già condannati con sentenza definitiva .L’istanza deve essere sottoscritta dall’interessato , che si trovi nelle condizioni previste dal decreto per accedere al gratuito patrocinio , a pena di inammissibilità e tale sottoscrizione viene poi autenticata dal difensore. L’istanza è redatta in carta semplice e a pena di inammissibilità deve indicare  la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente, le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali, una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini,  l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.  Il magistrato  respinge l’istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versa nelle condizioni previste dal decreto, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l’istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche. Le decisioni sull’istanza presentata, vengono adottate dal giudice con decreto motivato. Il decreto n. 115/2002, per quanto riguarda il processo penale, prevede delle ipotesi che, derogando al requisito dei limiti reddituali di norma richiesti, consente al soggetto offeso da particolari reati di poter godere del patrocinio a spese dello Stato anche qualora la propria situazione reddituale sia tale per cui egli potrebbe far fronte con le proprie risorse economiche alle spese necessarie per il giudizio. La ragione  di tale deroga si può individuare nella volontà del legislatore di rimuovere ogni possibile ostacolo ,anche di carattere economico, che possa disincentivare un soggetto, che versi in vulnerabili condizioni, ad agire in giudizio, assicurando un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell’assistenza legale. La quarta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n.12191, del 15 aprile 2020 ,  ha ritenuto  fondati  i motivi  del ricorso . Per accedere al gratuito patrocinio nel caso in cui si proceda per uno dei reati per i quali è prevista la deroga ai limiti reddituali, l’istanza necessita che il processo sia pendente e che il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare forniscano le rispettive generalità, i propri dati fiscali e non anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti i requisiti reddituali richiesti. Una volta ammesso l’interessato al beneficio, in base alla valutazione del giudice che prescinde dalla certificazione ,il soggetto non sarà neppure tenuto a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. Nella fattispecie la Corte d’Appello aveva revocato l’ammissione al gratuito patrocinio perché l’istante non aveva prodotto la certificazione attestante il proprio reddito e non aveva neppure comunicato la variazione reddituale, ma, poiché rientrante in una delle ipotesi per le quali tali obblighi non sono previsti, la quarta sezione penale della Corte di  Cassazione ha riconosciuto la violazione di legge cui era incorsa la Corte di Appello ed ha enunciato il principio di diritto secondo cui: “ una volta ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, il soggetto rientrante in una delle categorie previste dall’art. 76 comma 4-ter d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non è tenuto ad adempiere all’obbligo di cui all’art. 79 comma 1 lett. d) stesso d.P.R 115 del 2002”.

 

 

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