Dr. Pietro Cusati (Giurista – Giornalista)
La legge 7-6-2000 n. 150,avente ad oggetto la Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136, dopo venti anni chi pon mano ad essa? La ratio è quella di attuare la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa e disciplinare le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. In pratica per favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione e le attività delle istituzioni e il loro funzionamento nonché favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza su temi di rilevante interesse pubblico e sociale e l’immagine delle amministrazioni. L’organo di vertice dell’amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce,figura di nuova introduzione, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. L’attività dell’ufficio per le relazioni con il pubblico è indirizzata ai cittadini singoli e associati. Le pubbliche amministrazioni provvedono, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli uffici per le relazioni con il pubblico, garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l’informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni.. Le amministrazioni pubbliche possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. L’ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall’organo di vertice dell’amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell’amministrazione. La legge assegna, ad ognuna di queste figure, precise responsabilità, definendo così un netto passaggio da una fase artigianale a una fase professionale della comunicazione pubblica. Quindi la legge n. 150, del 7 giugno 2000, istituzionalizza la comunicazione pubblica che viene riconosciuta esplicitamente dall’ordinamento giuridico italiano,in sostanza rappresenta dopo vent’anni,ancora oggi e per ora unica, legge quadro sulla comunicazione pubblica. Fissa i confini normativi della comunicazione pubblica, che viene individuata nelle attività d’informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Riconosce la comunicazione come elemento qualificante del nuovo sistema di relazioni tra amministrazioni e cittadini. Distingue il ruolo degli uffici stampa e degli URP. Ha introdotto Introduce la figura del portavoce. La legge n.150/200,vecchia addirittura di 20 anni,spesso disattesa, non prevede sanzioni per le istituzioni inadempienti e questo è stato spesso indicato come un punto critico, che ha portato alla mancata applicazione della normativa da parte di molte amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche non potranno trasformarsi in una casa di vetro se non i riconoscono il lavoro dei giornalisti e delle nuove figure della comunicazione pubblica che rendono centrale la partecipazione del cittadino.