Dr. Pietro Cusati
(Giurista – Giornalista)
Il Decreto cosiddetto semplificazioni e l’innovazione digitale,16 luglio 2020,n.76, convertito in legge ,con modificazioni, 11 settembre 2020, n. 120, punta a semplificare le procedure eliminando tutti gli adempimenti che non sono giustificati dalla tutela dell’interesse pubblico ed apporta sostanziali modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Si occupa di settori importanti edilizia, appalti, infrastrutture, procedure ambientali , green economy,la digitalizzazione nonché di norme di sburocratizzazione e snellimenti procedimentali. Dal 28 febbraio 2021 l’identità digitale SPID ,Sistema Pubblico di Identità Digitale e CIE ,Carta d’identità elettronica italiana, diventeranno le sole credenziali per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione. La novità riguarda tutte le amministrazioni,nazionale, quelle territoriali, gli enti pubblici, le agenzie. Resta ferma l’utilizzabilità delle altre credenziali fino alla data di naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021. L’art. 23-bis riguarda i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che dovranno adeguarsi alle previsioni delle norme dettate per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale. Le credenziali uniche semplificano il rapporto con la Pubblica amministrazione. I cittadini non dovranno più ricorrere a credenziali diverse a seconda del servizio che vogliono usare. Al tempo stesso le amministrazioni avranno il vantaggio di non doversi far carico di gestire sistemi di rilascio e gestione delle credenziali di accesso dei propri utenti. Un evidente risparmio di risorse e di tempo. L’app IO sarà il canale per accedere da smartphone a tutti i servizi pubblici resi in digitale. Viene introdotto, per i vari rami della Pubblica amministrazione, l’obbligo di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite l’applicazione IO. Le strutture pubbliche sono tenute ad avviare progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021. L’applicazione consentirà ai cittadini di effettuare autocertificazioni , di presentare istanze e dichiarazioni utilizzando il proprio telefono cellulare, si potranno effettuare i pagamenti alla Pubblica amministrazione attraverso la piattaforma PagoPa.I cittadini che per evitare le file agli sportelli decidevano di utilizzare i servizi online, dovevano districarsi tra le diverse piattaforme digitali dei vari enti. Con IO le amministrazioni mettono a disposizione degli utenti, tramite un’unica app, i servizi resi in digitale. In questo modo consentono di gestire operazioni o effettuare pratiche in modo rapido, puntuale e sicuro, comodamente dal proprio smartphone. Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e la Carta d’identità elettronica (CIE) avranno lo stesso valore di un qualsiasi documento d’identità nello svolgimento di pratiche amministrative online. Sarà molto più facile e veloce usufruire di servizi digitali online ed eseguire transazioni elettroniche. I cittadini non dovranno più allegare fotocopie di documenti di identità. Ne deriveranno vantaggi in termini di semplificazione e di sicurezza delle procedure. Gli enti locali nella nuova disposizione introdotta dall’art. 24-bis devono assicurare l’interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all’interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza.I comuni hanno la facoltà di sottoscrivere appositi accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali L’art. 29-bis prevede importanti disposizioni per le persone diversamente abili ai fini dell’applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata, sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’azienda sanitaria locale di appartenenza.L’art. 29-ter introduce misure di semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap prevedendo che le commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva. La stessa valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. Inoltre l’art. 37-bis interviene in materia di giustizia telematica con adeguate misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio. Di conseguenza al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d’ufficio dovranno essere depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica.