Dr. Pietro Cusati
(giurista – giornalista)
Roma , 29 ottobre 2020. Operativo lo sgravio contributivo,istituito dall’ANPAL con il decreto n.52/2020,l’incentivo è l’evoluzione del vecchio bonus. L’INPS, con la circolare n.124, del 26 ottobre 2020,ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’applicazione dell’esonero contributivo. L’Incentivo Io Lavoro, valido per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo determinato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e rivolto alle imprese che assumono disoccupati fino a 25 anni e di età superiore se rientranti nella categoria di “lavoratori svantaggiati”. La circolare illustra quali sono i datori di lavoro che possono accedere al beneficio, i lavoratori beneficiari, l’assetto e misura dell’agevolazione, le condizioni di spettanza e il coordinamento con altri benefici. L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione o trasformazione. La soglia massima è pari a 671,66 euro , mentre nel caso di assunzioni part-time il massimale dell’agevolazione dovrà essere proporzionalmente ridotto. Per quanto riguarda le modalità di richiesta, la circolare chiarisce che i datori di lavoro devono presentare l’istanza telematica preliminare all’Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “IO Lavoro”, disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni’’. Ottenuta l’approvazione da parte dell’INPS , il datore di lavoro avrà tempo dieci giorni per effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione. L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati .L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate , soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. Sono incentivabili anche le assunzioni di lavoratori, da considerarsi in stato di disoccupazione, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per quanto riguarda il requisito anagrafico, se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni, ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato. Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione di “lavoratori svantaggiati”. L’incentivo spetta, laddove la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato ,sia ubicata nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, nelle Regioni (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore. L’incentivo può essere riconosciuto, ferma restando la disponibilità delle risorse, per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020. Sono incentivabili le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato , anche a scopo di somministrazione , nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante. Inoltre è riconoscibile l’incentivo per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia nelle ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale. Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione e neanche il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.