Corte Costituzionale : semaforo verde per il referendum costituzionale e le elezioni comunali e regionali del 20 e 21 settembre 2020.

 

Dr. Pietro Cusati

(Giurista – giornalista)

 

Roma, 14 agosto 2020 – Semaforo verde all’election day del 20 e 21 settembre 2020,il via libera arriva dalla Corte Costituzionale sul taglio dei parlamentari, sul relativo referendum e sull’ abbinamento della consultazione con le elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli  Comunali e di sette Consigli regionali. La Costituzione non  attribuisce nessuna funzione di tutela del  diritto di voto da parte dell’intero corpo elettorale al comitato promotore del referendum sul testo di legge costituzionale riguardante il “taglio dei parlamentari”.La Consulta,pertanto, in linea con la propria giurisprudenza,ha dichiarato  inammissibili i quattro ricorsi con quattro  ordinanze n. 195-196-197-1998 ,depositate il 13-8-2020, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevati dal Comitato promotore del referendum, dalla Regione Basilicata, dal Senatore Gregorio De Falco e dall’Associazione +Europa, sul taglio dei parlamentari e  sulle elezioni comunali e regionali del 20 e 21 settembre 2020. I quattro ricorsi sono stati dichiarati tutti inammissibili.  La Consulta ha dichiarato inammissibile  il conflitto sollevato dal Comitato promotore del referendum sul testo di legge costituzionale riguardante il “taglio dei parlamentari” avente ad oggetto l’abbinamento delle due votazioni, disposto dal decreto- legge n. 26 del 2020 e dal Dpr 17 luglio 2020 perché  Il Comitato promotore non ha legittimazione soggettiva a sollevare questo conflitto dato che la Costituzione non gli attribuisce una funzione generale di tutela del miglior esercizio del diritto di voto da parte dell’intero corpo elettorale.  La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Basilicata con riferimento sia all’avvenuta approvazione definitiva, l’8 ottobre 2019, del testo di legge costituzionale di modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione sulla riduzione del numero dei parlamentari, sia al Dpr del 17 luglio 2020 di indizione del referendum popolare confermativo. La Consulta ha  escluso la legittimazione soggettiva degli enti territoriali, in generale, e della Regione, in particolare, perché non sono potere dello Stato ai sensi dell’articolo 134 della Costituzione. Con riferimento al ricorso presentato dal senatore De Falco nei confronti del Senato, del Governo e del Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale ha giudicato  inammissibile  il ricorso ,pur sostenendo la violazione di plurimi principi costituzionali inerenti sia il procedimento legislativo sia quello di revisione costituzionale, il ricorso non ha chiarito quali attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare siano state in concreto lese. Con il conflitto promosso dall’Associazione +Europa, nella sua veste di partito politico, veniva contestata in particolare la previsione, contenuta nel decreto -legge n. 26 del 2020, che riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per presentare liste e candidature nelle elezioni regionali. Secondo +Europa, omettendo di prevedere, in favore dei partiti già presenti in Parlamento, una deroga all’obbligo della raccolta delle sottoscrizioni, il legislatore avrebbe leso le sue attribuzioni costituzionali in quanto partito politico. L’inammissibilità del conflitto deriva dal difetto di legittimazione della ricorrente in base alla costante giurisprudenza costituzionale che nega ai partiti politici la natura di potere dello Stato.

 

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