REGIONE CAMPANIA: PROROGA EFFICACIA ORDINANZE VIGENTI E NUOVE MISURE RELATIVE AGLI UFFICI PUBBLICI.

 

 

Dr.Pietro Cusati

(Giurista-giornalista)

dr. Pietro Cusati

Napoli,10 agosto 2020. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca  ha firmato l’ordinanza n. 66, dell’8 agosto 2020 .Il provvedimento contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.​ L’ordinanza proroga fino al 7 settembre 2020 l’efficacia di tutte le ordinanze regionali ad oggi vigenti in tema di apertura ed esercizio delle attività economiche e sociali, comprese le attività di ristorazione, delle discoteche, degli stabilimenti balneari e il trasporto pubblico locale. Si potrà continuare ad esercitare dette attività alle stesse condizioni già previste nei protocolli di sicurezza vigenti. E’ prevista anche, come misura aggiuntiva, l’obbligatorietà della rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti e degli utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico, fissando al 24 agosto 2020 il termine ultimo entro il quale le Amministrazioni devono adeguarsi anche per le sedi periferiche. E’ vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività’ economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità’ e al comitato tecnico-scientifico. Le unità sanitarie competenti, l’Unità di Crisi regionale , l’Istituto Zooprofilattico e con la collaborazione delle Associazioni di volontariato, espletano adeguati controlli sanitari ,la rilevazione della temperatura corporea, tamponi e/o test sierologici, direttamente nei principali luoghi di arrivo, aeroporto, stazione centrale, terminal dei vettori del trasporto su gomma, anche privato, da individuarsi anche previa richiesta di supporto alle Questure competenti.  In  caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze  sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.E’ fatto obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi cc. Le Amministrazioni sono tenute ad assicurare l’attuazione della disposizione con efficacia immediata nelle sedi a forte afflusso di personale e/o utenti e in ogni caso non oltre il 24 agosto 2020 anche con riferimento alle sedi meno frequentate o periferiche. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di euro 1.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie , con il supporto dell’Avvocatura regionale. All’atto dell’accertamento delle violazioni , ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell’attività’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

 

 

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