GIUSTIZIA: l’abuso d’ufficio e la n uova formulazione dell’art. 323 c.p.

Dr. Pietro Cusati

 

dr. Pietro Cusati (giurista - giornalista)

E’ entrato in vigore il 17 luglio 2020 il Decreto- legge n. 76/2020, approvato con la formula ‘’salvo intese’’:  “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato nella gazzetta ufficiale, serie generale, supplemento ordinario n.178/2020. Un provvedimento volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all’economia verde e all’attività di impresa. Nel decreto semplificazione c’è anche la riforma dell’art. 323 del codice penale ,l’abuso d’ufficio, definito in modo più preciso i comportamenti  puniti dalla legge per i  pubblici funzionari,per scongiurare la cosiddetta  “sindrome della firma” che deriva dalla preoccupazione dei funzionari pubblici di firmare provvedimenti e atti e di  incorrere nelle sanzioni previste dalla legge penale e nella responsabilità erariale. I confini di questa norma sono molto labili. L’art. 323 del codice penale nella precedente generica formulazione ha contribuito a favorire l’immobilismo. La  norma puniva, salvo il fatto non costituiva un più grave reato, “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurava a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecava  ad altri un danno ingiusto”.L’inciso  ” in violazione di norme di legge o di regolamento”,è molto generico. Il dubbio determina la cosiddetta sindrome da firma e ciò blocca tante decisioni. In pratica il funzionario pubblico prima di firmare è  chiede  pareri, che determinano costi e infinite perdite di tempo e che spesso non sono neanche obbligatori, ma servono al funzionario per sentirsi più sicuro nell’apposizione della firma. Il decreto  semplificazioni  ha modificato l’art. 323 c.p. sostituendo le parole “di norme di legge o di regolamento” dalle seguenti: “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.Una modifica che dovrebbe avere l’effetto di definire con maggiore chiarezza i contorni del reato e circoscrivere la responsabilità dei funzionari pubblici per restituire loro maggiore sicurezza nell’esercizio delle proprie funzioni. Inoltre fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità  è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

 

 

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