Dr. PIETRO CUSATI
ROMA – Il decreto –legge 8 aprile 2020 ,n.23, cosiddetto liquidità, avente ad oggetto: ’’Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali’’. E’ stato pubblicato nella gazzetta ufficiale ,serie generale ,n.94 del giorno 8 aprile 2020,il provvedimento è entrato in vigore il 9 aprile 2020. Il Decreto-legge ha introdotto importanti misure urgenti, temporanee ,a sostegno della liquidità delle imprese con sede in Italia danneggiate dall’emergenza del COVID-19. È previsto il differimento dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019 – Codice della Crisi e dell’Insolvenza al 1° settembre 2021,originariamente, in base all’iniziale formulazione sarebbe dovuta avvenire il 15.08.2020.Il decreto-legge n.23 ,a mio avviso ,non brilla per la chiarezza in alcuni punti fondamentali,anzi, non è esente da taluni profili di ambiguità e quindi potrebbe porre addirittura interpretazioni non univoche. La menzione delle persone fisiche esercenti una professione sembrerebbe consentire anche ai professionisti iscritti in Albi di accedere a forme di credito garantito in via eccezionale dal Fondo PMI, per l’altro, il riferimento alla riduzione dell’attività “di impresa” potrebbe porre problemi interpretativi, essendo escluso, nella nostra legislazione che l’esercizio di una professione possa essere qualificata quale attività di impresa. Si può ipotizzare la previsione di estendere l’accesso anche ai professionisti, ma è evidente che è uno svarione ,un errore molto grave ma che può essere corretto in sede di conversione sopprimendo le parole “d’impresa” dopo la parola attività. E’ prevista, per i mesi di aprile e maggio, la sospensione dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: – alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale,- all’imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una diminuzione dei ricavi o dei compensi almeno del 33% rispetto al mese di marzo e aprile 2019 , con ricavi o compensi superiori a 50 milioni che hanno subito nei mesi di marzo aprile 2020 una diminuzione dei ricavi o dei compensi del 50% rispetto al mese di marzo e aprile 2019 .E’ previsto che la medesima sospensione si applichi anche a favore di tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2020. I versamenti sospesi nei mesi di aprile e maggio 2020 dovranno essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. All’articolo 19 è previsto il prolungamento del periodo in cui i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019 possono non assoggettare i ricavi o i compensi conseguiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020 alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Il provvedimento liquidità prevede che la SACE concede , fino al 31 dicembre 2020 , garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese. Un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui circa 30 miliardi sono destinati al supporto delle PMI,piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA.
Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI. Inoltre, l’impresa beneficiaria: alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria, alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea. L’impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve assumere l’impegno: – per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020, di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi. La Banca deve dimostrare che, successivamente alla delibera del finanziamento per il quale viene richiesta la garanzia SACE, l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore all’ammontare delle esposizioni detenute al giorno 9 aprile 2020. Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. La percentuale massima di garanzia è pari al: – 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, – 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia, – 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi. Le commissioni annuali dovute dalle imprese alla Sace per il rilascio della garanzia sono le seguenti: – per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; – per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno. È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dell’istruttoria SACE.
Il decreto-legge n.23 ,a mio avviso ,non brilla per la chiarezza in alcuni punti fondamentali,anzi,
non è esente da taluni profili di ambiguità e quindi potrebbe porre addirittura interpretazioni non univoche.
La menzione delle persone fisiche esercenti una professione sembrerebbe consentire anche ai professionisti
iscritti in Albi di accedere a forme di credito garantito in via eccezionale dal Fondo PMI, per l’altro,
il riferimento alla riduzione dell’attività “di impresa” potrebbe porre problemi interpretativi, essendo escluso,
nella nostra legislazione che l’esercizio di una professione possa essere qualificata quale attività di impresa.
Si può ipotizzare la previsione di estendere l’accesso anche ai professionisti, ma è evidente che è uno svarione ,
un errore molto grave ma che può essere corretto in sede di conversione sopprimendo le parole “d’impresa” dopo la parola attività.