Coronavirus: Per fronteggiare l’emergenza della pandemia da COVID- 19: sanzioni più severe per il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale.

PIETRO CUSATI

dr. Pietro Cusati (giurista - giornalista)

Roma 26 marzo 2020 – Il Decreto- legge , 25 marzo 2020, n.19, avente ad oggetto:  ‘’Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19,in vigore da oggi, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale,serie generale n.79, del 25 marzo 2020. Il decreto-legge  prevede la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati. La sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane. La limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura .La sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi. La possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale. La sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore.La limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.La limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone. La limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo.La possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente.L’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.A garanzia del rispetto delle misure di distanziamento sociale il Decreto-legge del 25 marzo 2020, n.19. inasprisce il sistema sanzionatorio e controlli, disciplinato dall’art.4,salvo che il fatto  costituisca reato,il mancato rispetto delle misure di contenimento sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle misure restrittive avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale ,reclusione da uno a cinque anni. Ai Presidenti di Regione è attribuita la facoltà di introdurre misure ulteriormente restrittive, in risposta a situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio.

 

 

 

2 thoughts on “Coronavirus: Per fronteggiare l’emergenza della pandemia da COVID- 19: sanzioni più severe per il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale.

  1. La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all’articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale ,reclusione da uno a cinque anni.
    Il Prefetto assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

  2. SEMPLIFICHIAMO LA VITA DEI CITTADINI CONTRO IL NEMICO INVISIBILE!
    ACCANIMENTO TERAPEUTICO E BUROCRATICO NEI CONTINUI CAMBIAMENTI DEI MODULI PER L’AUTODICHIARAZIONE PER IL COVID 19 ?
    Per ogni dpcm e ordinanza regionale un modello di autodichiarazione? Bastava uno solo,FATTO BENE !
    A che serve chiedere di essere a conoscenza dei numerosi decreti e ordinanze dal momento che in Italia nessun cittadino non può invocare DI NON CONOSCERE LA LEGGE?
    Si confonde l’autodichiarazione con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?
    Come spesso succede nel modello sono richieste cose superflue ma mancano le cose fondamentali ,il richiamo espresso alle uniche specifiche norme di legge che l’art. 48 del DPR n.445/2000 impone che
    vengano inserite.
    Aspettiamo con ansia il prossimo modulo di autodichiarazione.

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