PIETRO CUSATI
SALERNO – Per contenere i rischi della diffusione del virus covid -19 è importante seguire le linee guide dettate dal Governo e le ordinanze del Ministero della Salute ,Presidenti delle Regioni e Sindacali. Il mancato rispetto della quarantena imposta dal Governo rischia una lievissima contravvenzione che è consentito estinguerla pagando una somma pari alla metà del massimo previsto dalla norma: in questo caso soltanto 103 euro. Non è consentita l’applicazione di misure cautelari personali, né è possibile procedere al fermo o all’arresto del contravventore.
Il mancato rispetto delle misure introdotte dalla pubblica amministrazione , autorità centrale e periferiche , per contenere l’emergenza coronavirus, viene punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale,inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, se il fatto non costituisce un reato più grave ,resistenza a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a un corpo politico, inosservanza di pene accessorie o inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro.
Il Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6,e quelli successivi, concernente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”,(c.d. ‘’Coronavirus’’), richiamano l’art. 650 del codice penale:’’Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene , è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato , con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro .
La norma penale ,di natura sussidiaria, è diretta a tutelare l’ordine pubblico a seguito dell’inosservanza di un provvedimento legalmente dato da una autorità dello Stato,anche ad esempio un’ ordinanza del Sindaco.
Il soggetto attivo del reato è il destinatario del provvedimento legalmente dato dall’autorità che potendo ottemperarvi non vi abbia adempiuto. La persona offesa del reato è la collettività nel cui interesse l’ordine deve essere adempiuto. E’sufficiente la mera colpa, come per tutte le contravvenzioni.Il riferimento all’art. 650 c.p. riguarda i provvedimenti legalmente dati per ragioni igieniche e sanitarie, tra i quali devono senz’altro annoverarsi tutte le ordinanze del Ministero della Salute e i numerosi D.P.C.M,i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri .Ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità di cui all’art. 650 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell’eccesso di potere e della incompetenza.
|
Da Martedì 10 marzo 2020 è in vigore un nuovo Dpcm, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe CONTE,pubblicato sulla gazzetta ufficiale, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.
Il Dpcm 9 marzo 2020 estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale.
È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E’,altresì,modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.