Aldo Bianchini
SALERNO – Purtroppo, lo ripeto all’infinito, quando si parla o si scrive di cronaca giudiziaria quasi mai si leggono gli atti; cioè quelle benedette carte che inondano il nostro Paese in ogni angolo della sua organizzazione istituzionale, economica, imprenditoriale, sportiva, ecc.
Insomma “le carte” dovrebbero essere alla base di ogni ragionamento, se per ragionamento intendiamo un tavolo intorno al quale ognuno esprime le proprie opinioni (avendo nella sua disponibilità almeno alcuni degli elementi di conoscenza del problema) ed è pienamente disponibile a discutere, anche animatamente, per trovare una sintesi logica ed accettabile per tutti.
In calce all’ultimo articolo dedicato alla gravissima disgrazia in cui perse la vita il giovane Massimo Casalnuovo, la sera del 20 agosto 2011, a Buonabitacolo ho scritto che sarei ritornato sull’argomento per descrivere e cercare di analizzare i motivi posti alla base del “ricorso per Cassazione” depositato presso la Corte di Appello di Salerno in data 24 luglio 2019; ricorso contro la sentenza di assoluzione del maresciallo dei Carabinieri Giovanni Cunsolo pronunciata da quella Corte di Assise di Appello in data 6 maggio 2019.
Ovviamente le linee di pensiero in campo sul gravissimo fatto sono almeno due: i difensori degli eredi Casalnuovo pensano e ritengono che il maresciallo Cunsolo sia colpevole almeno di omicidio preterintenzionale per avere sferrato un calcio al motorino sul quale viaggiava il Casalnuovo provocandone la caduta e la morte; i difensori del presunto colpevole la pensano in maniera completamente diversa e lottano per far assolvere con formula piena (come è accaduto dinnanzi alla Corte di Assise di Appello di Salerno) il proprio assistito mar.llo Cunsolo.
Dopo una prima sentenza di assoluzione emessa dal GUP di Sala Consilina e la successiva condanna sentenziata dalla Corte di Appello di Potenza, i difensori del maresciallo erano ricorsi in Cassazione che aveva annullato con rinvio alla Corte di Appello di Salerno la sentenza di Potenza. La Corte di Assise di Appello di Salerno, come dicevo, in data 6 maggio 2019 ha definitivamente assolto il Cunsolo con formula piena.
A questo punto, alla difesa della parte civile (eredi Casalnuovo) non era rimasto altro che tentare, in extremis, un nuovo ricorso per Cassazione; ma questa volta non su specifiche contestazione dei fatti ma sulle interpretazioni che i giudici hanno dato ai fatti violando (secondo i ricorrenti) precise norme di legge; violazioni che dovrebbero dare luogo ad una sorta di “rinnovazione del processo” che, alla luce dell’attenta lettura del ricorso, appare sinceramente molto improbabile. Anche perché qui non è in discussione il fatto ma il comportamento tenuto dai singoli giudici che hanno, comunque, operato in perfetta sintonia con la loro autonomia, indipendenza e “libero convincimento”; e quandoo si toccano questi baluardi ogni lotta è difficile.
Per correttezza deontologica è necessario, almeno per grandi linee, riportare i motivi del ricorso prodotto dagli avvocati Fabio Alonzi e Cristiano Sandri di Roma limitandomi all’indicazione dell’oggetto senza ripetere i numerosi articoli del c.p.p. citati:
- Per carenza di motivazione in ordine al dovere di rinnovare l’istruttoria dibattimentale;
- Per carenza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni del Marchesano Elia (in verità lo avevo scritto anche io qualche anno fa che era inattendibile!!);
- Per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della c.d. prova scientifica
E neppure si può pensare, questo lo aggiungo io, ad una sorta di “processo alle intenzioni” del maresciallo “che già qualche secondo dopo il fattaccio potesse pensare a costruire una solida difesa coinvolgendo come teste la sconosciuta Filomena Curcio inventando la storia che era stato colpito alla gamba”.
Difatti neppure i giudici “si sono spinti fino a sospettare che il Cunsolo si muovesse … nella falsa predisposizione di elementi di difesa”.
La bufala propinata dall’informazione locale, come scrivevo nel precedente articolo, sta tutta nel fatto che è stato dato al deposito del ricorso una valenza che ancora non ha; difatti il ricorso è stato soltanto ricevuto e calendarizzato per il 6 marzo 2020. Soltanto in quella sede l’apposita sezione deciderà se accoglierlo e se rimetterlo alla sezione giudicante per l’eventuale successivo dibattimento.
La notizia del deposito, dunque, non può essere confusa con l’accettazione per la fissazione dell’udienza. Tutto qui.