Pietro Cusati
L’autotutela è il potere che ha l’amministrazione finanziaria di correggere un proprio atto illegittimo o infondato. In sostanza quando l’Amministrazione finanziaria rileva che in un atto da essa emanato è contenuto un errore, in mancanza del quale lo stesso atto non sarebbe stato emanato o avrebbe assunto un contenuto diverso, ha la possibilità di annullarlo o correggerlo, evitando in tal modo di danneggiare ingiustamente il contribuente nei cui confronti è stato emesso. La correzione può avvenire a seguito di istanza presentata dal contribuente o essere conseguente ad iniziativa propria dell’ufficio competente. In pratica l’autotutela è una facoltà discrezionale il cui mancato esercizio può costituire oggetto di impugnazione. I casi più frequenti di annullamento di un atto o di revoca dello stesso si hanno quando l’illegittimità deriva da:errore di persona, evidente errore logico o di calcolo, errore sul presupposto dell’imposta, doppia imposizione, mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti, mancata di documentazione successivamente prodotta,non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati, errore materiale del contribuente,facilmente riconoscibile dall’amministrazione. L’atto può essere annullato anche su richiesta del contribuente è sufficiente che egli presenti un’istanza, vale a dire una semplice domanda in carta libera, non soggetta, quindi, al rispetto di forme particolari. L’istanza deve essere trasmessa all’ufficio competente e contenere un’esposizione sintetica dei fatti corredata dalla documentazione idonea a comprovare le tesi sostenute. In particolare,deve essere specificato l’atto di cui si chiede l’annullamento, i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.