SALA C. – Organi di informazione a carattere locale e regionale hanno diffuso la notizia che il Consiglio di Stato avrebbe deciso la chiusura del carcere di Sala Consilina, riformando la sentenza del TAR Salerno che ne aveva previsto la conservazione.
La notizia è falsa.
Invero il TAR Salerno con sentenza n. 2269/2016 ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Sala Consilina e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro contro la chiusura del carcere per due motivi: 1. la violazione del principio di territorialità dell’esecuzione penale posto dagli artt. 115, comma 1, del D. P. R. n. 230/2000 e 42 cpv. dell’ordinamento penitenziario (l. 354/1975) secondo il quale: “Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie.”; 2. il mancato coinvolgimento, nel procedimento, del Comune di Sala Consilina e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro.
La sentenza del TAR è stata impugnata del Ministero della Giustizia innanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 5113 del 6.11.2017, ha accolto l’appello parzialmente e cioè solo con riguardo alla asserita violazione del “principio di c.d. territorialità dell’esecuzione penale” affermando che esso non ha rilievo assoluto, ma “va contemperato con esigenze di carattere generale e, soprattutto, fa riferimento all’ambito regionale”.
I Giudici di Palazzo Spada hanno però confermato la seconda motivazione dell’annullamento della soppressione del carcere disposta dal TAR Salerno riconoscendo che il ministero non ha coinvolto i ricorrenti nel procedimento concluso con la chiusura dell’Istituto penitenziario.
Per tale ragione il giudice di appello ha disposto “la riforma soltanto parziale dell’impugnata sentenza, e l’accoglimento soltanto parziale del ricorso di primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione”.
Dunque il provvedimento di soppressione del carcere di Sala Consilina è stato annullato per la mancata partecipazione del “Comune di Sala Consilina, della collettività locale, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro, della classe forense locale e, mediatamente, degli stessi utenti del sistema – giustizia”, già stigmatizzata dal TAR Salerno con la sentenza n. 2269/2016, confermata in parte qua dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 5113 del 6.11.2017.
Il Ministero per disporre la chiusura del carcere dovrà rinnovare il procedimento; in tale contesto il Comune ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati potranno far valere le proprie ragioni.
Sala Consilina, 08/11/2017
IL SINDACO
Francesco Cavallone