NAPOLI – Negli ultimi periodi l’Agenzia della Riscossione sta notificando le cartelle mediante PEC e non più in forma cartacea.
In allegato alla PEC c’è il file delle cartella in formato PDF. Si ricorda che la PEC ha lo stesso valore di una raccomandata e che venga o meno ‘aperta’ dal contribuente essa si intende consegnata. Altra cosa se la PEC è scaduta e non rinnovata; in tal caso, se il contribuente è un imprenditore essa dovrà essere depositata alla CCIAA da parte dell’ente.
Ritornando alla cartella notificata essa sembrerebbe avere valore di atto impositivo.
La C.T.P. di Reggio Emilia con la sentenza n. 204/2017 ha ritenuto non valida la notifica via PEC dell’atto impositivo poiché tale atto allegato era in formato PDF, in quanto tale formato non può e non garantisce l’integrità e l’immodificabilità del documento.
Per fare un paragone potremmo dire che il PDF allegato è come una fotocopia e non l’originale dell’atto.
Il documento allegato deve essere in formato “p7m”, che oltre a garantire i requisiti di cui sopra contiene la chiave per la sua verifica che attesta la certificazione della firma.
In difetto di detta estensione del file, pertanto, la notificazione via PEC delle cartelle di pagamento viene considerata non valida con annullamento derivato delle cartelle stesse.
direttore: Aldo Bianchini