Di Gabriele Cavallaro (Personal Baner Credem Point)
SALERNO – Le banche , i consulenti e tutti gli altri intermediari finanziari prima di erogare servizi di consulenza o proporre l’acquisto di prodotti finanziari di investimento ai clienti privati hanno l’obbligo, attraverso un questionario molto approfondito di conoscerne l’esperienza in materia finanziaria , il patrimonio, gli obiettivi di breve ,medio e lungo termine e la propensione al rischio.
Solo dopo aver elaborato le informazioni ed identificato il profilo di rischio e l’orizzonte temporale del cliente l’operatore finanziario può proporre soluzioni di investimento che devono essere adeguate ed appropriate.
L’adeguatezza è una valutazione che l’intermediario finanziario esprime sulla base delle informazioni acquisite dal cliente nell’ambito del servizio di consulenza e di gestione di un portafoglio mentre l’appropriatezza è una valutazione che viene fatta sempre dall’intermediario che deve solo chiedere al cliente le informazioni in merito alla conoscenza ed all’esperienza sul tipo di servizio o strumento finanziario che il cliente intende acquistare.
Questo è quanto prevede la direttiva Mifid (Markets in financial instruments directive) in vigore in tutta l’unione europea dal 2 novembre 2007 con l’obiettivo di consentire ai clienti privati di operare scelte consapevoli in un mercato trasparente di servizi e prodotti finanziari.
Una normativa che sarà rafforzata dalla Mifid 2 che in Italia andrà in vigore nel 2018.
A fronte di una normativa, che se applicata correttamente dovrebbe comportare benefici sia per la gli intermediari finanziari che per il risparmiatore( patti chiari amicizia lunga), il questionario sul profilo di rischio non viene considerato spesso con la dovuta attenzione ne dall’operatore finanziario ne dal cliente stesso, e diventa una pratica di natura burocratica mentre dovrebbe rappresentare il momento fondamentale nel rapporto consulente- cliente per conoscersi ed approfondire le esigenze acquisendo consapevolezza delle scelte di investimento che si compiranno nel futuro.
Per essere adeguatamente compilato il questionario prevede almeno 2 ore di colloquio molto utile per evitare le conseguenze negative che spesso si verificano quando di fronte a casi ,come quelli della sottoscrizione delle obbligazioni subordinate delle banche fallite, i clienti sostengono di non essere stati avvertiti del rischio che correvano sottoscrivendo i titoli proposti allo sportello.
Sta di fatto che di fronte ad un contenzioso legale che dovrebbe aprirsi su questo terreno tra risparmiatore e banca qualora il questionario del profilo di rischio risulti compilato e sottoscritto dal cliente vale come prova di consapevolezza, purchè ovviamente il cliente considerato abbia un grado di istruzione di base adeguato a comprendere quanto sottoscritto.
Per ottenere una buona consulenza il cliente deve, nel suo interesse , rispondere alla domande del consulente perché qualora ciò non avvenga l’intermediario finanziario si dovrà rifiutare di prestare il servizio di consulenza
Se quanto previsto dalla normativa si applicasse sul piano pratico tutti i giorni potrebbero migliorare i rapporti tra banche e clienti ed i risparmio italiano potrebbe essere gestito in modo più efficiente.
Informazione e trasparenza da parte degli intermediari e educazione finanziaria dei clienti sono due facce della stessa medaglia per conseguire l’obiettivo di ricreare le necessarie condizioni di fiducia in un settore come quello degli investimenti finanziari che sarà sempre più strategico per il futuro.