E’ in vigore dal 13 ottobre 2011 ,il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e le nuove norme in materia di documentazione antimafia .Si tratta del decreto legislativo 6 settembre 2011,n.159 in attuazione delle deleghe previste dagli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 ,n.136, piano straordinario contro le mafie. L’importante provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.226 del 28 settembre 2011,Supplemento Ordinario n.214.Il Codice delle leggi antimafia prevede misure di prevenzione e sulla documentazione antimafia aggiornando la normativa e divenendo punto di riferimento completo per semplificare l’attività dell’interprete,migliorare l’efficienza delle procedure di gestione e di destinazione ed assegnazione dei beni confiscati. Sono soggetti destinatari dei provvedimenti coloro che debbano ritenersi,sulla base di elementi di fatto,abitualmente dediti a traffici delittuosi,coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi,sulla base di elementi di fatto,che vivono abitualmente,anche in parte, con i proventi di attività delittuose,coloro che per il loro comportamento debba ritenersi,sulla base di elementi di fatto ,che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni,la sanità,la sicurezza ola tranquillità pubblica .Il Codice delle leggi antimafia è articolato in quattro libri: Libro I: Le misure di prevenzione; Libro II: Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia; Libro III: Le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; Libro IV: Modifiche al codice penale,al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento. La nuova disciplina in materia di documentazione antimafia valorizza, in particolare, l’istituto delle informazioni prefettizie,ampliando l’elenco delle situazioni dalle quali si desume il tentativo di infiltrazione mafiosa:turbata libertà degli incanti,turbata libertà del procedimento di scelta del contraente,truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,nonché tutte le fattispecie previste dalla legge 7 agosto 1992 ,n.356,tra le quali estorsione,associazione di tipo mafioso,sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione, usura, eccetera. Viene ,inoltre,introdotta una norma che conferisce al Prefetto la possibilità di desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da sentenze di condanna anche non definitive per reati ‘’strumentali’’ che valutate unitamente a concreti elementi facciano ritenere che l’attività d’impresa possa essere oggetto del condizionamento mafioso,anche indiretto. Elemento qualificante è la realizzazione di un sistema integrato dei dati,mediante l’istituzione della ‘’Banca dati unica della documentazione antimafia presso il Ministero dell’Interno. Al sistema potranno accedere,ai fini del rilascio della documentazione antimafia,le pubbliche amministrazioni,anche costituite in stazioni appaltanti,le camere di commercio e gli ordini professionali. Ciò consentirà di ottenere evidenti benefici in termini di semplificazione e di maggiore celerità nel procedimento di aggiudicazione dei contratti.