Da Giuseppina La Delfa (Famiglie Arcobaleno)
PALERMO – La Corte d’Appello di Palermo, con ordinanza depositata il 31 agosto 2015, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione della legittimità dell’art. 337-ter del Codice Civile, nella parte in cui non consente al giudice di valutare se risponda all’interesse del minore mantenere rapporti con il proprio genitore “sociale” (nella specie, la ex partner della genitrice biologica). La vicenda ha preso le mosse dalla domanda di una co-mamma che, a seguito della separazione dalla partner (madre biologica), aveva chiesto al Tribunale di Palermo di mantenere rapporti con i figli nati nell’ambito di un progetto genitoriale comune ad entrambe le donne.
In primo grado, rilevata dai consulenti del Giudice l’esistenza di un profondo legame affettivo tra i minori e la c.d. mamma sociale,con decreto del 13 aprile 2015 era stato riconosciuto, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme vigenti, il diritto dei due minori di mantenere un rapporto stabile e significativo con la mamma sociale, prevedendosi un calendario di incontri settimanali. Il decreto del Tribunale di Palermo è stato impugnato dalla madre biologica che ha chiesto la sospensione della sua efficacia.
I giudici di secondo grado, non ritenendo possibile un’interpretazione evolutiva delle norme in vigore, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 337-ter (C.C.); questione già prospettata, in via subordinata, dalla difesa della ricorrente nel procedimento di primo grado.
La Corte Costituzionale, cui sono stati rimessi gli atti dalla Corte di Appello di Palermo, è chiamata dunque a decidere per la prima volta in una materia così delicata e più che mai attuale.
La vicenda rimessa all’esame dei giudici mette in luce le gravi ricadute che determina l’assenza di una specifica normativa in tema di famiglie same sex. Evidenzia, pure, in presenza di un legislatore ostinatamente silente, la necessità di affidare alla Corte Costituzionale il ruolo di garante (unico) dell’effettività dei diritti fondamentali della persona.
Ci rimettiamo perciò alla Corte Costituzionale, sperando che nel deliberare metta in primo piano il mero interesse dei minori a proseguire la relazione affettiva con la madre di fatto. Ci auguriamo altresì che i giudici terranno presente che viviamo in uno Stato in cui coppie sterili eterosessuali ricorrono all’eterologa per mettere al mondo i figli, come fanno le coppie same sex per mettere al mondo i loro – e che non ci sia da parte loro la tentazione di mettere in atto una discriminazione inaccettabile basata soltanto su ideologie conservatrici, ben lontani non solo dall interesse dei bambini ma dalle indicazioni delle istituzioni e corti europee, che mettono al centro delle loro riflessioni il rispetto delle situazioni famigliari tutte e la tutela degli interessi primari dei minori, come è indubbiamente la salvaguardia del legame con chi li ha voluti, accolti e accuditi per anni.
La filiazione oggi non si basa più soltanto sul concepimento naturale o sulla trasmissione genetica bensì e in ogni circostanza sull’assunzione di responsabilità nei confronti del nascituro o dell’adottato. Crediamo che questa assunzione di responsabilità debba essere la guida di chiunque legifera sulla materia.