SALERNO – Intestazione temporanea del veicolo? Patente e libretto devono avere lo stesso nome. Multe salatissime ( più di 700 euro ) per chi sgarra. Dal 3 novembre scatterà l’obbligo di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione in caso di variazione delle generalità o della denominazione dell’intestatario dei veicolo o, anche in caso di temporanea disponibilità del veicolo in favore di un soggetto terzo per un periodo superiore a 30 giorni. A partire dal prossimo 3 novembre 2014, ci saranno importanti novità per i veicoli, i motoveicoli ed i rimorchi. Infatti, in caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, o della denominazione dell’ente intestatario della carta di circolazione, o nel caso in cui si verifichi la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato a soggetto terzo (ad esempio, a titolo di comodato, affidamento in custodia giudiziale o locazione senza conducente), il soggetto interessato (l’avente causa) deve richiedere all’ufficio del Dipartimento per i trasporti l’aggiornamento della carta di circolazione. In caso di mancato rispetto dell’obbligo, scatterà una sanzione che parte da un minimo di € 705. La novità era stata inserita nel Codice della Strada dalla Legge n. 120/2010 ed il regolamento era stato adottato con D.P.R. n. 198/2012, ma la nuova procedura diverrà operativa solo dal 3 novembre 2014 quando saranno attivate le necessarie procedure informatiche, come reso noto dalla Motorizzazione civile con Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014. Come chiarito dalla Circolare della Motorizzazione civile, l’obbligo di richiesta di aggiornamento riguarda gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014 e solo da quel giorno scatteranno le sanzioni nei confronti dell’avente causa (comodatario, affidatario in custodia giudiziale, locatario o sublocatario in caso di locazione senza conducente, erede in caso di veicolo ancora intestato al de cuius nelle more dell’acquisizione della titolarità del bene da parte dell’erede stesso, utilizzatore con contratto di rent to buy). Sono da ritenere comunque legittimamente assolti gli obblighi qualora la comunicazione sia effettuata dal dante causa (l’intestatario) su delega scritta dell’avente causa. Il soggetto che, invece, in forza di un atto posto in essere prima del 3 novembre 2014, usa già un veicolo non proprio o ha un’intestazione non aggiornata non dovrà far nulla; se lo vorrà, comunque, potrà effettuare lo stesso la registrazione, ma si tratta appunto di una facoltà e non di un obbligo sanzionabile, come lo sarebbe invece per gli atti posti in essere dopo il 3 novembre. La Circolare della Motorizzazione Civile ha precisato che, per ora, le procedure informatiche predisposte non si applicano ai veicoli la cui disponibilità sia assoggetta al possesso di titoli autorizzativi, cioè quei veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di: iscrizione al REN (Registro elettronico nazionale) o all’albo degli autotrasportatori; licenza per il trasporto di cose in conto proprio; autorizzazione al trasporto di presone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (es.: taxi o noleggio con conducente). Per tali tipi di veicoli, infatti, verranno emanate apposite disposizioni. Se le registrazioni riguardano “n” veicoli per un medesimo soggetto (ad esempio, registrazione di un’intera flotta aziendale), si può fare un’istanza cumulativa con un unico modello TT2120 (pagando, quindi, una sola imposta di bollo per l’istanza – € 16,00). Tuttavia, le carte di circolazione vanno aggiornate una per una, in quanto l’aggiornamento della denominazione di un veicolo non produce automaticamente anche l’aggiornamento, nell’Archivio nazionale dei veicoli, della denominazione dello stesso intestatario relativamente ai restanti veicoli. Si pagheranno, pertanto, “n” diritti di motorizzazione (“n” x € 9,00) quante sono le carte di circolazione da aggiornare. La Circolare precisa che, ai fini della regolarità della circolazione del veicolo, non è necessario che l’attestazione di avvenuta annotazione dell’Archivio Nazionale dei Veicoli (rilasciata dall’ufficio a fronte dell’istanza) venga tenuta a bordo del veicolo aziendale. Lo stesso vale anche in caso di comodato di veicoli aziendali.
direttore: Aldo Bianchini