Nella qualità di difensore costituito, Vi segnalo una innovativa sentenza (n. 4763 del 28.04.14) della Commissione Tributaria Regionale di Napoli sed. Staccata di Salerno, che allego, attraverso la quale i Giudici, capovolgendo l’esito di primo grado, hanno dichiarato la giuridica inesistenza delle cartelle esattoriali notificate con l’ausilio di una società privata ( pratica celata ma diffusa nelle notifiche effettuate da Equitalia). E’ appena il caso di osservare che la giuridica inesistenza, differentemente dalla nullità, può essere sempre fatta valere e ciò , nel caso di specie, comporterebbe la possibilità per il contribuente di “far eliminare” le cartelle esattoriali e tutte le procedure che si basano su di esse ( fermo amministrativo del veicolo, ipoteca immobiliare, pignoramento presso terzi) anche a distanza di anni dal loro ricevimento. Resta quindi imprescindibile e fondamentale il controllo dei soggetti che partecipano alle operazioni di consegna delle cartelle esattoriali. Tuttavia la predetta sentenza si appalesa altresì innovativa poiché contestualmente esprime l’obbligatorietà della c.d. raccomandata informativa ovverosia dell’invio di una dettagliata raccomandata al destinatario della cartella esattoriale qualora la stessa venga consegnata ad un familiare o comunque ad un soggetto diverso dal destinatario seppure abilitato alla consegna. Nella pratica tuttavia avviene che la cartella viene rilasciata nelle mani del familiare, ma che dopo non viene inviata nessuna ulteriore raccomandata con gli estremi dettagliati di chi ha ricevuto la cartella esattoriale. Ebbene il tale caso, recita la sentenza della Commissione Regionale, la cartella esattoriale seppure effettivamente consegnata è nulla. Sicchè in assenza del recapito della raccomandata informativa il destinatario potrà far sempre valere la nullità della procedura di riscossione.
direttore: Aldo Bianchini