da Pietro Cusati ( Giurista- Giornalista)

Secondo l’Antitrust la società Interflora Italia S.p.A. ha recapitato omaggi difformi da quelli ordinati, per qualità e tipologia di fiori, da quelli scelti e pagati online dai consumatori,inoltre la società non ha fornito informazioni chiare e immediate riguardo ai costi connessi al servizio di consegna dell’omaggio floreale. Ritiene l’Antitrust che le condotte non solo appaiono difformi al normale grado della specifica diligenza, competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori possono attendersi dal venditore  nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività in cui esso opera, ma presentano profili di ingannevolezza e omissività, integrando una pratica commerciale scorretta consistente nella violazione delle tempistiche di consegna dei prodotti venduti e consegna di prodotti difformi rispetto alla tipologia/varietà di fiori scelti e alla qualità garantita e pubblicizzata sul sito internet . La società  ha modificato il sito web, eliminando i riferimenti alle tempistiche e alle qualità “garantite” dei fiori, chiarendo le tempistiche di consegna,precisando la natura “indicativa” delle foto degli omaggi floreali pubblicizzati e  inserendo, già nelle pagine di dettaglio dei prodotti selezionati, l’indicazione precisa dei costi di consegna.  In particolare, i messaggi pubblicitari diffusi da Interflora attraverso il proprio sito internet, almeno fino al 12 agosto 2024 ,data dalla quale sono state apportate modifiche sul proprio sito internet,, risultavano suscettibili di indurre il consumatore in errore in ordine a caratteristiche essenziali del servizio offerto, segnatamente la corrispondenza tra i bouquet floreali selezionati e quelli effettivamente consegnati e la tempestività del recapito, inducendolo ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, in violazione degli articoli 20 e 21 del Codice del consumo.  Secondo l’Antitrust  la società non è in grado di assicurare il rispetto di una data di consegna garantita, né la corrispondenza tra i prodotti ordinati e quelli effettivamente consegnati, in quanto non controlla previamente la disponibilità dei fiori richiesti presso l’esercente cui affida l’esecuzione dell’ordine ed accetta dunque il rischio di un adempimento imperfetto degli obblighi di consegna.  Per le stesse ragioni, Interflora non poteva legittimamente garantire, nei termini assertivi e rassicuranti impiegati nella propria comunicazione di impresa, che gli omaggi floreali acquistati sul sito fossero effettivamente recapitati ai propri destinatari con la necessaria tempestività, ciò in quanto la selezione del fioraio sulla base del solo criterio di prossimità e senza una previa verifica della disponibilità dei fiori comporta che le richieste di consegna del della società siano non di rado declinate, con conseguente imprevedibile dilatazione dei tempi di esecuzione dell’ordine. Nell’acquisto di un omaggio floreale, la garanzia di una consegna in data certa e la conformità del prodotto consegnato rispetto alla varietà/tipologia di fiori scelti e alla qualità della composizione assumono una rilevanza essenziale. Pertanto , in considerazione delle peculiarità che caratterizzano l’acquisto di un omaggio floreale, la consegna effettuata in ritardo , oltre la data della ricorrenza che ha giustificato l’acquisto o la consegna di un prodotto di varietà o qualità diversa rispetto a quello scelto, rendono il successivo adempimento, anche qualora corretto, sostanzialmente inutile per il consumatore, determinando una alterazione significativa della sua scelta di consumo.