La patente a punti è necessaria ma non sufficiente a migliorare le condizioni di sicurezza all’interno di un cantiere ? Troppi dubbi interpretativi ?

da Pietro Cusati 8 Giurista-Giornalista)

La patente a punti  nei cantieri ,entrata  in vigore dal  1° ottobre 2024, ha l’ obiettivo di responsabilizzare le imprese. Si parte  da un punteggio di 30, le aziende potranno accumulare fino a 100 crediti in base a comportamenti virtuosi, mentre le violazioni delle norme sulla sicurezza comporteranno decurtazioni. Un punteggio inferiore a 15 crediti impedirà l’operatività nei cantieri .Le imprese senza patente o con meno di 15 punti rischiano sanzioni pari al 10% dell’importo dei lavori ed espulsione dalla partecipazione a lavori pubblici per sei mesi. Le nuove regole  sulla patente non valgono  per le sole imprese edili, ma per tutte le imprese e anche i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri, ad esclusione delle prestazioni intellettuali .Dal 1° ottobre 2024  le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri  sono tenuti al possesso della patente a crediti in edilizia. Per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri,il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha introdotto la  cosiddetta patente a punti in edilizia,i  crediti nei cantieri temporanei o mobili . La  disciplina è  contenuta,  anche nel Decreto Ministeriale ,  pubblicato nella gazzetta ufficiale  del 20 settembre 2024, il quale demanda all’ Ispettorato  del lavoro il rilascio e la gestione della patente a punti. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili , ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. I soggetti tenuti al possesso della patente sono  le imprese , non necessariamente qualificabili come imprese edili , e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale ,ad esempio ingegneri, architetti, geometri . Anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani. Il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA. Sono indispensabili almeno 15 crediti  per poter operare nei cantieri edili,con controllo continuo  e il  monitoraggio dei crediti assegnati, aumentati o decurtati in base al comportamento tenuto in materia di sicurezza sul lavoro. AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:   iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;  adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi ,possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente, possesso della certificazione di regolarità fiscale,  nei casi previsti dalla normativa vigente, avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale  la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.   La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF.L’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione , mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive. Sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori. Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente: – per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti . Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti è già  attivo dal 1° ottobre 2024 . In mancanza della patente a punti o con un numero di crediti inferiore a 15 sono previste gravi sanzioni amministrative e lesclusione dalle gare di appalto . Il committente ,il direttore dei lavori sono tenuti  a verificare che le imprese o i lavoratori autonomi se posseggono la patente a punti o l’attestazione SOA, anche in caso di subappalto.

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