Contrasta con i principi posti dalla legge n. 675/1996 e con il codice deontologico , in tema di corretto espletamento dell´attività giornalistica, la pubblicazione dei dati personali di un minore idonei ad identificarlo.La carta di Treviso è il documento deontologico fondamentale per i giornalisti italiani a tutela dei minorenni quando sono oggetto di informazione e va pertanto rispettata. La nuova carta in vigore ha rafforzato il rispetto dell’anonimato, con una accurata precisazione degli elementi ritenuti in grado di portare all’identificazione del minorenne anche in assenza della pubblicazione della sua identità o successivamente a essa. Il diritto alla riservatezza dei minori è un diritto primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Nel pubblicare un articolo dedicato alla vicenda di un minore, i responsabili della testata debbono astenersi dal riportare un insieme di informazioni, iniziali del nome e cognome dell´interessato, nome dell´istituto scolastico e classe frequentata, che possono portare con facilità alla identificazione del soggetto, specie in presenza di un limitato contesto territoriale di riferimento .Non risulta conforme ai principi in materia di trattamento dei dati nell´esercizio della professione giornalistica e dal codice deontologico del settore che richiama anche i principi posti dalla “Carta di Treviso”, la pubblicazione di un servizio giornalistico contenente dati personali fotografie, didascalie, di un minore. Inoltre non può neanche comportare un affievolimento della tutela genitoriale riconosciuta ai suoi congiunti . Ne consegue che deve ritenersi illecita la pubblicazione di foto di minori .Il diritto alla riservatezza dei minori deve essere considerato sempre “primario” rispetto al diritto di critica e di cronaca quindi è vietato pubblicare i nomi delle persone di minor età e di fornire particolari in grado di condurre alla loro identificazione .La speciale tutela accordata ai minori dalla normativa in materia di protezione dei dati personali trova fondamento soprattutto nel Codice di deontologia per il trattamento dei dati nell´esercizio dell´attività giornalistica, che, riconoscendo espressamente la prevalenza del diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di critica e di cronaca, ed imponendo specifici vincoli agli organi di informazione per la pubblicazione di notizie e immagini riguardanti minorenni, garantisce il processo di maturazione di costoro, evitando che spettacolarizzazioni o strumentalizzazioni di episodi di cronaca .È illecita la pubblicazione delle fotografie dei bambini deceduti senza il consenso dei genitori . Le esigenze di informazione su fatti di interesse pubblico non possono prescindere dalla liceità e correttezza delle modalità con cui i dati vengono acquisiti, tenendo anche conto della specifica tutela che la normativa posta dalla legge e dal codice deontologico dei giornalisti apprestano in favore dei minori coinvolti in fatti di cronaca, che non viene meno con la morte degli interessati.