All’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si può ricorrere per risolvere anche le controversie con Poste Italiane e possono essere sottoposto ricorsi dai clienti relativi a controversie e operazioni e servizi postali,bancari e finanziari.Un sistema stragiudiziale, alternativo cioè al ricorso al giudice ordinario civile.Possono essere sottoposte all’ABF controversie relative ad operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009, fermi restando i principi generali in materia di prescrizione.
Qualora l’oggetto del ricorso sia la corresponsione di una somma di denaro, a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo richiesto non sia superiore ad Euro 200.000.Prima di ricorrere all’Arbitro, è indispensabile seguire la procedura di sempre, inoltrando un reclamo all’ufficio reclami di Poste Italiane , delle Banche o altri intermediari. Solo se non si riceve risposta, o se la risposta ottenuta non è ritenuta soddisfacente, trascorsi 60 giorni dall’invio del reclamo o nei più brevi termini eventualmente previsti dal specifiche disposizioni di legge, è possibile presentare ricorso all’Abf mediante la compilazione online dell’apposito modulo messo a disposizione sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it.
Il modulo va compilato come descritto nell’apposita “Guida pratica” che può essere richiesta anche presso tutti gli uffici postali e sportelli bancari oltre che nel sito dell’ABF.Il ricorso può essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente (Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Palermo, Bari) per posta, via fax, via email certificata, oppure attraverso le stesse filiali di Banca d’Italia, previo pagamento di 20 euro di spese, che saranno rimborsati al cliente anche se il ricorso viene accolto solo in parte. La segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario svolge l’ istruttoria, sulla base della documentazione fornita dalle parti. Il collegio emette una decisione entro 90 giorni dalla data di completamento del fascicolo. Tale decisione non è vincolante, se il cliente non rimane soddisfatto delle decisioni dell’Arbitro può comunque ricorrere al giudice a tutela dei propri interessi. Trattasi di un organismo indipendente e imparziale, è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti, le banche,le Poste o gli altri intermediari finanziari. E’ stato istituito nel 2009 in attuazione del Testo Unico Bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio , n. 262del 2005,la Banca d’Italia ha il compito di curare l’organizzazione e il funzionamento dell’ABF. Decide su ricorso del cliente, chi ha torto e chi ha ragione con costi di accesso minimi. Rappresenta un’opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice civile ordinario .L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti,ricorrente e intermediario .Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ordinario civile ma, se l’intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica sul sito internet per un periodo di 5 anni e, in evidenza, sulla pagina iniziale del sito internet dell’intermediario per la durata di 6 mesi. Il cliente può ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’intermediario. Se la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.L’Organo decidente è composto da cinque membri,il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d’Italia,un membro è designato dalle associazioni degli intermediari,un membro è designato dalle associazioni che rappresentano le imprese e consumatori .Il Presidente resta in carica per cinque anni e gli altri membri per tre anni, il mandato è rinnovabile una sola volta. Tutti i componenti devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza .L’attività di segreteria tecnica per ciascun Collegio è svolta da personale della Banca d’Italia.Le segreterie tecniche hanno il compito di ricevere ed esaminare il ricorso, verificando in primo luogo che sia completo, regolare e presentato nei termini;ricevere la documentazione fornita dalle parti, compresa quella relativa al reclamo presentato all’intermediario;se necessario, chiedere al cliente di regolarizzare il ricorso entro il termine perentorio di 10 giorni;curare le comunicazioni alle parti relative alla procedura di ricorso. La competenza territoriale basata sul domicilio del ricorrente, disporre l’accentramento temporaneo ,fino a un massimo di 18 mesi, presso uno o più Collegi della trattazione dei ricorsi aventi ad oggetto materie omogenee sulle quali insistono orientamenti consolidati .Il provvedimento che dispone la trattazione accentrata dei ricorsi è pubblicato sul sito internet almeno quindici giorni prima della data prevista per l’accentramento dei ricorsi.