La tutela degli animali è nella costituzione ,il legislatore ordinario considera l’animale come essere vivente, a cui attribuire una serie di diritti. Alcuni cittadini con il loro comportamento, commettono un danno alla collettività in termini di disordine e di sicurezza, oltre che una crudeltà nei confronti dei loro compagni a quattro zampe. L’ articolo 727 del codice penale prevede che chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano abitudini di cattività, ed ugualmente detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura che ne producano gravi sofferenze, venga punito con l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro .Il reato di abbandono di animali può essere commesso non solamente dal legittimo proprietario, ma anche da chi detenga occasionalmente l’animale. È sufficiente anche un’omissione nei doveri di custodia e di cura. Il reato è procedibile d’ufficio,quindi chiunque veda posto in essere un tale comportamento, potrà provvedere a farne denuncia presso le autorità competenti. Invece il reato di maltrattamento di animali punisce chi per crudeltà o senza necessità cagioni una lesione a un animale o lo sottoponga a sevizie o comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche. E’ fondamentale che il colpevole scelga di commettere un gesto lesivo per l’animale, o di non mettere in opera un comportamento di cura che è necessario al benessere dell’animale.Viene considerato la sofferenza degli animali, che vengono tutelati quali esseri viventi in grado di percepire dolore. La pena in questo caso è molto più grave: è prevista la reclusione da 3 a 18 mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro.Anche se non sporge denuncia per il suo smarrimento, il proprietario non può essere condannato per abbandono di animale,lo ha stabilito una sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 18 aprile 2024, terza sezione penale,che ha assolto un proprietario che non ha voluto riprendersi l’animale quando è stato ritrovato a 200 chilometri da casa.La Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna di un uomo accusato di aver abbandonato il suo meticcio .Secondo i giudici della Corte di Cassazione «in caso di mancato ritiro dal canile municipale» non si configura il reato di abbandono di animale. Anche se il proprietario non lo aveva denunciato.
L’imputato aveva spiegato che il suo cane si allontanava spesso da casa. Anche per più giorni. E che lui non era mai andato nel paese in cui è stato ritrovato. L’animale quindi avrebbe percorso 200 chilometri da casa spostandosi addirittura da una regione all’altra. Poi, grazie al microchip, è stato rintracciato anche il padrone. L’uomo aveva spiegato di essere impossibilitato a ritirarlo inizialmente a causa dei limiti imposti agli spostamenti da una regione all’altra. E poi per le gravi condizioni economiche in cui versava. Sostenendo di non poter pagare le rette mensili del ricovero nel canile. La Cassazione ha accolto il ricorso «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, avendo solo potenziale rilevanza amministrativa». E i giudici hanno anche deciso che «non integra il reato di maltrattamento di animali, nemmeno sotto la forma dell’abbandono la consegna di un cane presso le strutture comunali di ricovero preposte, atteso che gli animali ricoverati non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, e che agli stessi nell’attesa della cessione ai privati vengono assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia».
direttore: Aldo Bianchini