da Pietro Cusati (Giurista-Giornalista)
La legge n. 178/2020 ha istituito un Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti con sentenza divenuta irrevocabile dalla data del 1° gennaio 2021, in poi. Possono accedere al rimborso i destinatari di una sentenza di assoluzione definitiva pronunciata ‘’perché il fatto non sussiste”,“perché non ha commesso il fatto”,“perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”, escluso il caso in cui quest’ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione. Non possono accedere al fondo anche coloro che pur essendo stati assolti per alcuni capi di imputazione, siano stati però condannati per altri;per i quali sia stata emessa sentenza di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;abbiano beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato;abbiano ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite;abbiano diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipendono. Il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di 10.500,00 euro, ed è liquidato in unica soluzione entro l’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. L’imputato stesso può presentare istanza di accesso al fondo tramite apposita piattaforma telematica accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID di livello due.Nel caso di imputati minorenni l’istanza potrà essere presentata dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza legale. Nel caso di decesso dell’imputato, l’istanza potrà essere presentata dall’erede e, in caso di pluralità di eredi, da uno degli eredi nell’interesse di tutti. Tra gli elementi che dovranno essere indicati e documentati nella richiesta la durata del processo definito con la sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, calcolata dalla data di emissione del provvedimento con il quale è stata esercitata l’azione penale alla data in cui sentenza di assoluzione è diventata definitiva; l’importo di cui si chiede il rimborso, che dovrà essere stato versato al professionista legale tramite bonifico, a seguito di emissione della parcella vidimata dal Consiglio dell’ordine.Con riferimento alle sentenze divenute irrevocabili nel corso dell’anno 2022 e degli anni a seguire, la domanda potrà essere presentata tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la sentenza di assoluzione sia diventata irrevocabile.Il Fondo eroga il rimborso entro il limite di 8 milioni annui per l’anno 2022, ed entro il limite di 15 milioni annui, a partire dal 2023.Sarà quindi data precedenza:- alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dalla Corte di Cassazione, ovvero dal giudice del rinvio, o comunque all’esito di un processo complessivamente durato oltre otto anni; a quelle rese dal giudice di appello o comunque all’esito di un processo durato più di cinque e fino a otto anni; a quelle rese dal giudice di primo grado o comunque all’esito di un processo durato in tutto fino a cinque anni.Nell’ambito di ciascun gruppo verrà data preferenza alle istanze presentate per processi più lunghi e, a parità di durata, a quelle degli imputati con reddito inferiore nell’anno precedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione.