La circolazione del denaro contante si può evitare avvalendosi del POS? Il Tar della Lombardia ha negato a un commerciante di Lodi il rinnovo del porto d’armi, perché “costretto a trasportare ingenti somme di denaro contante e ad approcciarsi a realtà interessate da episodi di criminalità”. Il commerciante non si sente sicuro quando circola per strada portando gli incassi e riteneva di aver bisogno di un’arma per difendersi da eventuali minacce e tentativi di furto.Il Tribunale amministrativo regionale ha negato il rinnovo del porto d’armi “in ragione dell’assenza di una particolare esposizione a rischio da parte del commerciante nell’esercizio delle proprie attività e della possibilità, in capo allo stesso, di evitare lo spostamento di denaro contante servendosi di mezzi di pagamento informatizzato”.Il Tar ha precisato che utilizzare il Pos nel suo esercizio commerciale consentirebbe di ridurre gli spostamenti di denaro contante, riducendo i rischi. Secondo il TAR della Lombardia “il porto e la detenzione delle armi non costituiscono oggetto di un diritto assoluto, rappresentando invece un’eccezione al normale divieto” e in particolare “ai fini del rilascio della licenza per porto di pistola per uso di difesa personale, oltre ai requisiti di affidabilità e di buona condotta, occorre che l’autorità competente ritenga sussistere il ‘dimostrato bisogno dell’arma per il richiedente al fine di proteggersi da una situazione di oggettivo pericolo”.Per il TAR l’attività svolta dal commerciante non comporta “una particolare esposizione a pericolo per l’incolumità” Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede che “il rilascio o il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale può essere concesso soltanto laddove sussista una necessità reale e l’uso dell’arma non rappresenti un’opzione personale per far fronte a situazioni meramente ipotetiche”.Secondo la senta del TAR “la disponibilità di un mezzo di difesa è consentita al cittadino solo in via d’eccezione ed è subordinata a una condizione di pericolo accertato, effettivo, concreto e attuale”. A Lodi non vi sono “motivi di particolare allarme” i rischi quindi “rivestono un valore solamente astratto e ipotetico”, anche alla luce del fatto che “la circolazione del denaro contante è ad oggi facilmente evitabile avvalendosi di mezzi di pagamento alternativi”. Il commerciante aveva fatto richiesta del porto d’armi alla Prefettura di Lodi ,motivando di girare con molto contante e di volersi tutelare da eventuali rapine durante lo spostamento dell’incasso alla banca. Il commerciante di Lodi non ha ottenuto il porto d’armi, nonostante le motivazioni legate alla sicurezza durante lo spostamento dell’incasso. Il Tar della Lombardia ha ritenuto che il commerciante potrebbe adottare alternative più sicure, come l’utilizzo di mezzi di pagamento elettronici. Il TAR ha confermato il diniego stabilito dalla Prefettura di Lodi, che aveva negato la richiesta sulla base di un parere della Questura che nel territorio non ci sia un particolare rischio di rapine ?