In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte dell’autista , alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza. Per la Suprema Corte di Cassazione, terza sezione civile, ordinanza n. 20140/2023, la condotta imprevedibile e anomala del pedone rende l’autista non responsabile del sinistro. La responsabilità del conducente è esclusa quando risulti dimostrato che non vi era, per lo stesso, alcuna possibilità di prevenire l’evento, come nel caso in cui il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala. L’ investitore deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto.La condotta del pedone , connotata da assoluta imprevedibilità, ha reso impossibile il tentativo dell’autista di una manovra di emergenza atta ad evitare l’impatto con il veicolo, così attestando che non potevano muoversi rilievi alla condotta stradale del conducente dell’autovettura, in quanto l’impatto è avvenuto quando il veicolo già si trovava all’altezza del punto in cui è uscito il pedone.