DAL PRIMO APRILE 2012 E’ IN VIGORE ‘’ LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA’’.

 

Pietro Cusati
Il 1° aprile 2012 è entrato in vigore  un nuovo istituto denominato  ‘’mediazione tributaria’’ che apre una finestra di dialogo tra il fisco e il contribuente prima del contenzioso vero e proprio e, in caso di accordo,prevede anche una riduzione al 40 % delle sanzioni. Il procedimento di mediazione si applica per le  controversie di valore non superiore a ventimila euro,relative ad atti dell’Agenzia delleEntrate,notificati a decorrere dal 1° aprile 2012. Opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate,compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi. Il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare preventivamente l’istanza di mediazione,pena l’inammissibilità del ricorso stesso mentre l’Amministrazione Finanziaria è tenuta ad esaminare l’istanza e ad esprimersi al riguardo. Il  nuovo istituto è potenzialmente idoneo non solo a migliorare i rapporti tra i contribuenti e l’Amministrazione Finanziaria ,ma anche  a ridurre il numero delle controversie. Le liti  che potenzialmente si potranno chiudere in tempi brevi,  grazie al nuovo
Istituto  della ‘’mediazione tributaria’’,saranno circa centomila. La deflazione del  contenzioso viene in tal caso perseguita in fase amministrativa,prima della eventuale instaurazione del giudizio. Il legislatore ha ,quindi,individuato,sulla base di specifici criteri,una tipologia di controversie,in relazione alle quali il ricorso deve essere preceduto da una fase preliminare di carattere amministrativo. La procedura di mediazione è sostanzialmente finalizzata a valutare le concrete possibilità di evitare il contenzioso. Sussiste quindi l’esigenza, per l’Amministrazione Finanziaria, di effettuare un preliminare esame dei motivi di impugnazione dell’atto nonchè dei documenti che l’istante intende produrre in giudizio perché ritenuti idonei a dimostrare la fondatezza del ricorso. Inoltre il contributo unificato  previsto anche nel processo tributario dalla legge 15 luglio 2011,n.111, è dovuto soltanto nell’ipotesi in cui il contribuente,all’esito infruttuoso del procedimento di mediazione,depositi il ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. L’istanza presentata all’Ufficio non è assoggettabile all’imposta di bollo. Va anche evidenziato ,infine, che il procedimento di mediazione si svolge su di un piano di sostanziale parità fra contribuente e Fisco,peraltro in una situazione in cui entrambi hanno manifestato e documentato in maniera completa e
definitiva le proprie posizioni.

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