La legge n.142 ,del 21 settembre 2022, sospende fino al 30 aprile 2023 , la modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale.

 

da Pietro Cusati (giurista-giornalista)

 

Il prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale, in contrasto con l’art. 3 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 ,cosiddetto decreto  Aiuti bis, convertito nella Legge n. 142 del 21 settembre 2022.  La norma sospende, fino al 30 aprile 2023, l’efficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura sia delle comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto .Pertanto le modifiche unilaterali  del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale  per possibili indebite risoluzioni contrattuali sono illegittime . L’antitrust ha  richiesto informazioni a 25 imprese, tra i principali operatori di fornitura di energia elettrica e gas naturale,, per acquisire copia di eventuali comunicazioni inviate ai consumatori. Intanto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato quattro procedimenti istruttori, e altrettanti sub-procedimenti cautelari, nei confronti delle società Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti, fornitrici di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero. Inoltre ha inviato una richiesta di informazioni a  25 società, A2A Energia, Acea Energia, AGSM ENERGIA, Alleanza Luce & Gas, Alperia, AMGAS, ARGOS, Audax Energia, Axpo Italia, Bluenergy Group, Duferco Energia, Edison Energia, Enegan, Enel Energia, Engie Italia, Eni Plenitude, Enne Energia, Estra Energie, Hera Comm, Illumia, Optima Italia, Repower Italia, Sinergas, Sorgenia, Wekiwi.  In particolare, a Iberdrola e ad E.ON. viene contestata la comunicazione con cui le società hanno rappresentato agli utenti la risoluzione del contratto di fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta, in alternativa all’accettazione di un nuovo contratto a condizioni economiche significativamente peggiori. A Dolomiti, invece, viene contestata l’asserita efficacia delle comunicazioni di modifica unilaterale del prezzo di fornitura perché inviate prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti bis (10 agosto 2022), mentre la norma fa salve solo le modifiche unilaterali “perfezionate” ovvero effettivamente applicate prima della stessa data. A Iren,viene contestata la comunicazione relativa alla asserita scadenza di tutte le offerte a prezzo fisso con la contestuale prospettazione delle nuove e peggiorative condizioni economiche di offerta, in alternativa alla facoltà del cliente di recedere dalla fornitura. A Iberdrola e Dolomiti viene anche contestata l’ingannevolezza delle comunicazioni che evidenzierebbero l’impossibilità di fornire energia elettrica al prezzo contrattualmente stabilito a causa dell’aumento del prezzo del gas naturale, in espressa e grave contraddizione con le affermazioni diffuse nei messaggi promozionali, secondo le quali l’energia elettrica venduta proverrebbe esclusivamente da fonti rinnovabili. Alle  25 società fornitrici di energia elettrica e gas naturale l’Antitrust ha inviato una richiesta di informazioni per acquisire copia di eventuali comunicazioni mandate ai consumatori, a partire dal 1° maggio 2022, relative alle modifiche unilaterali delle condizioni economiche di fornitura o anche alla rinegoziazione/sostituzione/aggiornamento applicate dopo il 10 agosto 2022. In tal modo si intende verificare se siano state attuate similari condotte non rispettose dei diritti dei consumatori.

 

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