da Pietro Cusati
La riforma Cartabia si basa sulla modifica del sistema sanzionatorio e dei percorsi processuali destinati a darne attuazione. In questa prospettiva va considerata l’applicabilità di pene sostitutive delle pene detentive brevi. La riforma del sistema sanzionatorio è costituito dalla riconsiderazione sotto vari profili della pena pecuniaria al fine di rendere effettiva l’incidenza sia nel momento applicativo sia in quello esecutivo considerato che difficilmente quella pena risulta effettivamente riscossa. Pertanto potrebbero trovare gli strumenti suscettibili di favorire anticipatamente la definizione del processo, come la sospensione del processo e messa alla prova, la remissione della querela e l’estinzione delle contravvenzioni per adempimento delle prescrizioni, la non punibilità per la particolare tenuità del fatto che si salda con la ridefinizione dei presupposti dei tradizionali riti speciali deflattivi e premiali, patteggiamenti, abbreviato e procedimento per decreto anche attraverso il loro inserimento nel rito immediato. In tale ottica i penalisti italiani hanno salutato come positivo il superamento del blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado anche se il compromesso raggiunto in parlamento con l’introduzione dell’istituto della improcedibilità, ha subito mostrato, sul piano della cultura giuridica prima ancora che su quello strettamente tecnico, la sua improbabile conciliabilità con l’ordinamento processuale. Infatti da subito l’unione delle camere penali ha denunziato i profili di incostituzionalità insiti nelle troppe deroghe che consentono al Giudice di eludere arbitrariamente i termini di decadenza dell’azione penale nel giudizio di appello. Nella legge-delega Cartabia vanno evidenziati i limiti anche in relazione alle parti nelle quali non si era inteso dar corso ad alcune delle soluzioni individuate dalla Commissione Lattanzi che avevano il pregio della sistematicità. Inoltre con la riforma Cartabia la delega prevede un limite al tempo del processo e non ha accolto ipotesi di sostanziale abolizione dell’appello, ha definito soluzioni alternative alla concezione della pena, ha indicato il rafforzamento del controllo di giurisdizione nella fase delle indagini. Infatti l’Unione delle Camere Penali Italiane aveva segnalato la necessità di vigilare sui lavori delle Commissioni nominate dalla Ministra della Giustizia per la predisposizione degli schemi dei decreti attuativi, consapevole che alcune significative parti della riforma, per le quali la logica del compromesso aveva portato a punti di delega generici, avrebbero definito la portata degli Istituti e il loro reale significato solo con le nuove norme. Preoccupazione vi era poi per l’attività di coordinamento e “armonizzazione” dei testi proposti dalle singole Commissioni, attività questa la più sensibile sul piano politico e al solito affidata ai magistrati del Ministero della Giustizia. I decreti attuativi replicano per alcune parti le medesime criticità della delega, mentre per altre occorre prendere atto che si è inteso procedere forzandone il perimetro ed individuando soluzioni che allontanano ancora di più il processo dallo schema del giudizio accusatorio. L’introduzione dell’obbligo di videoregistrazione dell’assunzione delle dichiarazioni delle persone sentite nella fase delle indagini è proposta che l’Unione delle Camere Penali ha avanzato sui progetti di riforma. La misura è necessaria non solo per dare trasparenza all’atto d’indagine ma anche per rendere intellegibile il contesto nel quale si svolge l’attività investigativa.