Il termine di esecuzione dei lavori pubblici è determinato dal responsabile del procedimento prima dell’avvio delle procedure di gara?

da Pietro Cusati (Giurista_ Giornalista)

Consiste in un periodo di tempo decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori ? Nel caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna , esso è determinato dal responsabile del procedimento prima dell’avvio delle procedure di gara, e precisamente in sede di predisposizione degli atti,in particolare del capitolato speciale di appalto, da porre a base della gara e destinati a costituire, dopo l’aggiudicazione, contenuto del contratto. Il responsabile del procedimento deve procedere a tale delicata valutazione con estrema ragionevolezza e tenendo in considerazione la tipologia, la categoria, l’entità e la complessità dell’intervento . Egli inoltre deve applicare la disposizione secondo cui nella determinazione del tempo contrattuale di esecuzione deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole .Ne consegue che il termine complessivo va stabilito considerando l’incidenza negativa che sulla produttività esplicano i giorni di maltempo prevedibili nella zona dei lavori. Da ciò deriva che l’appaltatore non ha diritto a ottenere sospensioni dei lavori o termini suppletivi per le cause climatologiche sfavorevoli rientranti nella prevedibilità e di cui perciò si è tenuto conto nella determinazione del tempo di esecuzione contrattuale. Ulteriore elemento che il responsabile del procedimento deve tenere presente nel procedere alla determinazione del tempo contrattuale di esecuzione dei lavori è il cronoprogramma delle lavorazioni elaborato dal progettista, indicante l’importo dei lavori da eseguire in ciascun anno intero, con decorrenza dalla consegna dei lavori. Qualora egli stimi il termine di ultimazione in misura difforme da quella risultante dal cronoprogramma, quest’ultimo deve essere adeguato ,ad opera dello stesso progettista o d’ufficio dal responsabile del procedimento, al diverso termine di esecuzione dei lavori determinato dal responsabile del procedimento. Un ulteriore documento concernente i tempi di esecuzione, l’appaltatore deve presentare prima dell’inizio dei lavori un programma esecutivo contenente l’indicazione dello sviluppo dei lavori in relazione alle date o agli importi stabiliti dal capitolato speciale per il pagamento degli stati di avanzamento. Il programma esecutivo può divergere dal cronoprogramma, ma deve essere conforme al termine di ultimazione contrattuale; esso infatti ha la finalità di consentire al direttore dei lavori controlli puntuali circa eventuali ritardi da parte dell’appaltatore nel corso dei lavori .Il direttore dei lavori può richiedere all’appaltatore modifiche al programma esecutivo da questo presentato prima dell’inizio dei lavori qualora ravvisi illogicità o incongruenze tecniche. In caso di dissenso tra appaltatore e direttore dei lavori circa il programma esecutivo, trova applicazione la disciplina relativa alle modalità per risolvere le contestazioni su aspetti tecnici insorti, appunto, tra direttore dei lavori ed appaltatore. Della questione viene perciò investito il responsabile del procedimento il quale, dopo aver sentito le ragioni dei due contendenti in contraddittorio tra loro, assume le sue decisioni circa la corretta impostazione del programma esecutivo dei lavori; decisione a cui l’appaltatore deve uniformarsi, salvo il suo diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità. Per il caso di ritardi rispetto al termine di ultimazione dovuti a negligenza dell’appaltatore, il capitolato speciale stabilisce la penale da applicare, per ogni giorno di ritardo, nella misura variabile tra lo 0,3 per mille e l,1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Il responsabile del procedimento stabilisce l’entità della penale nel capitolato speciale posto a base di gara e la determina con criteri di ragionevolezza in relazione alla gara. vità delle conseguenze dipendenti dall’eventuale ritardo colpevole. Il direttore dei lavori controlla eventuali ritardi nell’esecuzione rispetto al programma esecutivo dei lavori e ne riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento.Per i ritardi dovuti a negligenza dell’appaltatore rispetto al termine di ultimazione contrattuale dei lavori, l’amministrazione applica la penale, e cioè la detrazione dal credito dell’appaltatore di un importo la cui entità è calcolata in base alla percentuale stabilita nel capitolato speciale di appalto per ogni giorno di ritardo. Il responsabile del procedimento è competente a disporre l’applicazione della penale e la attua sulla base delle indicazioni ricevute dal direttore dei lavori.

Quest’ultimo ha l’obbligo di informare tempestivamente il responsabile del procedimento dei ritardi onde consentirgli di disporre utilmente l’applicazione della penale, di disporla in un momento in cui residui ancora un credito dell’appaltatore superiore alla penale stessa. La penale viene applicata di regola in sede di conto finale con detrazione dalla rata di saldo; ma quando quest’ultima non sia sufficiente a coprire l’importo della penale, essa può essere applicata anche sugli stati di avanzamento precedenti.La penale non può eccedere il 10% dell’importo del contratto, e qualora superi tale limite il responsabile del procedimento deve automaticamente ridurla in misura tale da farla corrispondere alla percentuale del 10%. Nei casi in cui la penale non sia stata tempestivamente applicata o la rata di saldo su cui applicarla non risulti sufficiente, l’amministrazione può rivalersi sulla cauzione definitiva. L’appaltatore può chiedere all’amministrazione, con la formulazione di riserva sugli atti contabili, la disapplicazione totale o parziale della penale, quando ritenga che il ritardo non è a lui imputabile, oppure quando la penale è stata legittimamente applicata perché il ritardo è imputabile all’appaltatore, ma è manifestamente sproporzionata rispetto all’interesse dell’amministrazione. L’appaltatore deve dare prova della non imputabilità a lui del ritardo, nel secondo caso è da ritenere che l’interesse coincida sostanzialmente con l’interesse patrimoniale, e perciò col danno derivato all’amministrazione .

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