La tumulazione degli animali domestici nei cimiteri un atto di civiltà che in molti attendevano a Milano.

da Pietro Cusati ( Giurista- Giornalista)

In Lombardia  le ceneri degli animali domestici potranno essere tumulate all’interno della sepoltura in cui è già presente il proprietario.La legge Regionale della Lombardia del 21 ottobre 2022 , n. 20, reca disposizioni sui cimiteri per animali da compagnia e sugli impianti di incenerimento nel rispetto della normativa europea e statale vigente, al fine di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti, nonché di garantire la tutela dell’igiene pubblica, dell’ambiente e della salute.  I cimiteri per animali da compagnia possono essere  dedicati alla sola deposizione di urne cinerarie o alla sola inumazione, dedicati sia alla deposizione di urne cinerarie sia alla inumazione delle carcasse. La costruzione e l’ampliamento dei cimiteri per animali da compagnia sono soggetti al rilascio dei necessari titoli edilizi da parte del comune competente per territorio, nonché al rilascio delle autorizzazioni previste da specifiche normative di settore e avvengono esclusivamente in aree individuate nell’ambito della pianificazione urbanistica. Il rilascio dei titoli edilizi è subordinato all’acquisizione del parere favorevole dell’Agenzia di tutela della salute  competente per territorio, per quanto concerne i requisiti igienico-sanitari, e dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente per gli aspetti di competenza. Le aree adibite a cimiteri per animali da compagnia e a tal fine individuate dai comuni sono  soggette all’osservanza delle disposizioni del Parlamento europeo.I Comuni individuano le aree da destinare alla realizzazione dei cimiteri per animali da compagnia e degli impianti di incenerimento in conformità alle vigenti disposizioni in materia urbanistica anche con riguardo alle zone di rispetto .Una determina dirigenziale del comune di Milano ha stabilito che gli animali da compagnia potranno essere sepolti nel cimitero comunale dove sia già presente il suo padrone. La decisione da corso a quanto stabilito nel Regolamento Regionale n. 4 del 14 giugno 2022, che stabilisce procedure e requisiti per richiedere la sepoltura.Per volontà del defunto o degli eredi, cani, gatti, roditori, uccelli, pesci, tartarughe, conigli, criceti, furetti e tutti gli altri animali tenuti per compagnia o diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, potranno,  essere tumulati nei cimiteri milanesi accanto ai loro proprietari. Sulla lapide del manufatto o della tomba di famiglia è però vietata qualsiasi epigrafe riferita all’animale d’affezione e la collocazione sulla sepoltura di immagini che lo raffigurano; è ammessa, invece, una fotografia del defunto insieme al suo animale.La tumulazione potrà avvenire in cellette (due urne cinerarie in tutto, di cui una dell’animale), in colombari (tre cassettine di resti/ceneri al massimo) o in tombe di famiglia (in questo caso la tumulazione dell’animale dovrà occupare lo spazio di un’urna per ceneri). La condizione principale, prevista dalla Legge regionale, è che l’animale deve essere tumulato insieme o successivamente alla sepoltura del suo proprietario, nello stesso manufatto o tomba di famiglia. L’eventuale spostamento del defunto proprietario dell’animale comporterà lo spostamento anche delle ceneri del pet e, nell‘ipotesi in cui la nuova destinazione non potesse accogliere entrambi, le ceneri dell’animale dovranno essere ritirate dai parenti del defunto o da chi ne ha richiesto la traslazione.Non è ammessa la dispersione delle ceneri dell’animale nei cimiteri, né tantomeno il conferimento di queste nel cinerario comune o nell’ossario comune.

 

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *